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Richiesta assegnazione diretta creditore procedente

  • Fabio Amendola

    SALERNO
    10/10/2022 16:05

    Richiesta assegnazione diretta creditore procedente

    Il creditore procedente ha chiesto l'attribuzione diretta dell'immobile. Il giudice ha deciso di effettuare almeno un tentativo di vendita per poi decidere sull'istanza.
    I possibili partecipanti hanno avuto notizia da terzi della possibile esistenza di tale richiesta del creditore procedente e mi hanno chiesto di certificarne l'esistenza.
    In qualità di delegato alla vendita, l'esistenza di una richiesta in tal senso del creditore procedente è una notizia ostensibile?
    • Zucchetti SG

      11/10/2022 17:19

      RE: Richiesta assegnazione diretta creditore procedente

      Anticipando la conclusione del ragionamento che ci accingiamo a svolgere, siamo del parere che l'istanza di assegnazione debba essere mantenuta segreta.
      L'origine di questo nostro convincimento nasce dall'analisi dei rapporti tra offerta di acquisto e istanza di assegnazione.
      Occorre partire da quanto previsto nell'art. 588 c.p.c., a mente del quale il creditore può formulare istanza di assegnazione per il caso in cui "la vendita non abbia luogo".
      Seguono poi le norme di cui agli artt. 572 e 573 c.p.c. La prima disposizione stabilisce che quando viene depositata un'unica offerta per un importo inferiore al prezzo base, il giudice aggiudica a meno che non ritenga di conseguire un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita "e non sono state presentate istanze di assegnazione". La seconda prevede che se (con o senza gara) il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base, il giudice aggiudica, a meno che non sia stata presentata una istanza di assegnazione.
      Tutto questo significa che solo una offerta, non importa se unica o meno, di importo almeno pari o superiore al prezzo base prevale sull'istanza di assegnazione.
      La legge non regolamenta espressamente il caso in cui vi sia una istanza di assegnazione, e tuttavia il professionista delegato, in presenza di una sola offerta valida per un importo inferiore al prezzo base, ritenga seriamente di poter conseguire un prezzo superiore con un nuovo esperimento di vendita. La soluzione preferibile, in questo caso, sembra essere quella per cui debba darsi luogo all'assegnazione del bene, poiché si è in presenza di un esperimento che non ha avuto esito positivo, il che determina la condizione richiesta dall'art. 588 c.p.c.
      Ciò posto, l'affermazione per cui una istanza di assegnazione dovrebbe essere resa nota ai potenziali offerenti riposa sul dato per cui la conoscenza dell'istanza di assegnazione consentirebbe di conseguire un prezzo maggiore, poiché colui il quale ha presentato l'offerta minima, avendo contezza dell'istanza di assegnazione, sarebbe invogliato a superarla per aggiudicarsi l'immobile.
      Altro appunto risiederebbe nel dato per cui la segretezza dell'istanza di assegnazione sarebbe pregiudizievole per colui che dovesse risultare l'unico offerente, il quale non potendo rilanciare (non essendo prevista questa possibilità nel testo dell'art. 572 c.p.c.), subirebbe gli effetti di circostanze (la presenza di altri offerenti) indipendenti dalla sua volontà.
      Questi argomenti non ci convincopo perché, al contrario, è proprio la segretezza dell'istanza di assegnazione a garantire la possibilità di conseguire un prezzo più alto.
      A questo proposito è utile distinguere due scenari possibili.
      Si ipotizzi, in primis, di rendere conoscibile l'istanza di assegnazione alla scadenza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 588 c.p.c. In questo caso, evidentemente, nessuno formulerebbe offerte di acquisto prima di quel momento, pur potendolo fare; di contro, dopo quel momento, tutti coloro che sarebbero stati disponibili a versare il prezzo base si determinerebbero a depositare l'offerta minima ove nessuna istanza di assegnazione fosse stata presentata; inoltre, in sede di eventuale gara tra gli offerenti, nessuno rilancerebbe se non in ragione della necessità superare altre offerte.
      Altra opzione potrebbe essere quella di rendere conoscibile il deposito di istanze di assegnazione solo dopo l'apertura delle buste.
      In questa circostanza, se si decidesse di dover disvelare il dato prima della gara si avrebbe che, comunicata l'assenza delle domande di assegnazione (oppure, il che è lo stesso, non comunicato alcunché), tutti gli offerenti potenzialmente interessati ad offrire anche il prezzo base si asterrebbero dal farlo ove non costretti dalla necessità di superare altre offerte. Inoltre, in caso di unico offerente, aperta la busta e verificato che l'offerta è inferiore al prezzo base, si consoliderebbe in capo al creditore che ha depositato istanza di assegnazione il diritto di vedersi assegnato il bene in forza della chiara previsione dell'art. 572 c.p.c., il che impedisce di invitare l'unico offerente a rilanciare.
      Se invece ci si determinasse a comunicare la presenza/assenza di domande di assegnazione solo all'esito dello svolgimento della gara, consentendo una sostanziale riapertura della stessa, risulterebbe violato il disposto dell'art. 573 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al creditore assegnatario il diritto al trasferimento del bene in caso di offerte inferiori al prezzo base.
      In definitiva, ci pare che solo la segretezza dell'istanza di assegnazione consente di conseguire il miglior risultato in termini di prezzo di aggiudicazione, né si può pensare di riaprire la gara o consentire all'unico offerente di eseguire rilanci, poiché questo violerebbe il diritto del creditore richiedente l'assegnazione di ottenere il trasferimento del bene nei casi previsti dagli art. 572 e 573 c.p.c.
      Affermata la segretezza dell'istanza di assegnazione, ogni potenziale offerente è perfettamente consapevole del fatto che se intende porsi al riparo di essa deve formulare una offerta di acquisto per un importo almeno pari al prezzo base, poiché se scende al di sotto corre il rischio di vedersi surclassato, ove dovesse risultare unico offerente, dal creditore.
      In giurisprudenza la tesi della conoscibilità dell'istanza è stata affermata da Trib. Palermo Sez. VI Ord., 25 gennaio 2019; in consapevole dissenso si è invece espresso Trib. Varese, II civile, 13 luglio 2019.