Menu
Forum ESECUZIONI - ALTRO
FATTURAZIONE PER ANTICIPO SPESE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
-
Stefania Silvestro
avellino14/10/2025 18:20FATTURAZIONE PER ANTICIPO SPESE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
Buonasera,
sono custode e delegato alla vendita in una esecuzione immobiliare per la quale il Giudice ha disposto un fondo spese per il pagamento delle spese pubblicitarie previste dall'art. 490, commi 2 e 3, cpc (Astalegale.net, ecc..) ed un fondo spese pari al contributo di cui all'art. 18 bis DPR 115/2002 (pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) che il creditore procedente ha provveduto a versare sul conto intestato alla procedura.
Per la pubblicazione sul PVP ho dovuto anticipare personalmente le spese (€.200,00) in quanto tra gli istituti di credito previsti sul PVP per effettuare il pagamento non vi era la BPER (banca dove è acceso il conto della procedura). Di conseguenza ho poi fatto istanza al Giudice per chiedere il rimborso spese di tali importi, effettuando il bonifico dal conto della procedura al conto personale della scrivente.
La mia domanda è questa: tale rimborso spese a chi devo fatturarlo? al debitore esecutato o al creditore procedente?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/10/2025 14:45RE: FATTURAZIONE PER ANTICIPO SPESE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
Spese della procedura fatturazione intestatario.
La questione è controversa.
Secondo una prima opzione la fattura va emessa in favore dell'esecutato, con la specificazione che la relativa provvista viene anticipata dal creditore.
Per spiegare le ragioni di questa scelta si richiamano le norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
- alle spese degli atti processuali che compie;
- alle spese degli atti processuali che chiede;
- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
Sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi. Invero, l'attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.
Questa opinione non è tuttavia unanimemente condivisa.
Il suo punto debole è quello per cui il creditore che ha anticipato i costi della procedura non può indicarli nella dichiarazione IVA e quindi non può operare la relativa detrazione. Quindi, secondo altra opinione sarebbe più corretto intestare la fattura al creditore procedente, il quale materialmente sostiene il costo.
Si tratta di una obiezione certamente pertinente, la quale tuttavia non si confronta con il fatto per cui in occasione della distribuzione del ricavato quel creditore ottiene il rimborso di quelle somme.
Ricostruito il panorama normativo, e venendo alla domanda, riteniamo che la fattura deve essere emessa nei confronti del creditore poiché si tratta di un pagamento che regola i rapporti tra quest'ultimo ed il delegato che ha anticipato la somma.
-