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Fondo spese per procedura esecutiva

  • Dario Bruno

    Salerno
    21/03/2019 14:41

    Fondo spese per procedura esecutiva

    Vorrei sottoporvi la seguente situazione.
    Con il provvedimento di nomina a professionista delegato, il GE ha previsto il versamento , da parte del creditore procedente, dell'acconto sulle spese di pubblicità, nella misura di € 2.500,00 sul conto corrente della procedura.
    Dopo aver fornito le coordinate esatte, il creditore procedente ha comunque effettuato il bonifico sul mio conto corrente.
    Nel frattempo, però, prima di tale versamento, ho provveduto ad anticipare il pagamento della somma di € 100,00 per le spese di pubblicità su PVP, con fattura emessa nei miei confronti.
    Orbene:
    1) posso girare dal mio conto sul conto della procedura il fondo spese versato dal creditore procedente? e come devo regolarmi per la fatturazione di questo acconto?
    2) per le spese anticipate di € 100,00 per la pubblicità, fatturerò alla procedura o al creditore procedente?
    3) se la fattura per le altre spese di pubblicità non è stata ancora emessa, nei confronti di chi devo farla emettere? sempre nei miei quale professionista delegato?

    Molte grazie per il prezioso ausilio.
    Cordialmente
    • Zucchetti SG

      25/03/2019 11:13

      RE: Fondo spese per procedura esecutiva

      Pe rispondere correttamente alle questioni poste è necessario dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese della procedura esecutiva.
      Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., il quale prevede che il giudice con il provvedimento con cui chiude il processo pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte.
      Lo stesso principio viene adattato al processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c., il quale dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Fatta questa premessa, e venendo alla questione prospettata, la fatturazione di quanto ricevuto dal professionista delegato segue un regime differenziato in base al "titolo" ed al "momento" di ricezione.
      A proposito degli anticipi il cui versamento viene imposto con l'ordinanza di vendita, riteniamo che il loro trattamento fiscale vada differenziato in ragione del "titolo" del versamento, siccome ricavabile dall'ordinanza di vendita, poiché il regime tributario è diverso a seconda che il giudice abbia previsto il versamento di un "fondo spese" piuttosto che di un "acconto" sul compenso.
      Nel primo caso (fondo spese) la somma ricevuta non potrà transitare sul conto del professionista delegato e sarà versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva. Ergo, essa non dovrà essere fatturata poiché non costituisce reddito imponibile.
      Al contrario, l'acconto costituisce reddito, e come tale può essere incassato dal delegato, che dovrà tuttavia emettere fattura in favore del creditore che lo ha versato.
      Il medesimo ragionamento andrà condotto a proposito del saldo: se prelevato dai fondi della procedura la fattura sarà intestata al debitore esecutato; al contrario, la quota parte gravante sull'aggiudicatario, dovrà essere fatturata a quest'ultimo, trattandosi del soggetto che materialmente ha provveduto al relativo pagamento, sebbene le somme siano transitate sul conto della procedura.
      I principi appena esposti consentono di rispondere agli interrogativi sollevati osservando che verosimilmente il giudice ha disposto il versamento di un fondo spese (e quindi non di un acconto sul compenso.
      Da questo consegue che:
      esso non doveva giungere sul conto corrente del professionista delegato;
      non deve essere emessa alcuna fattura.
      Sarà quindi sufficiente che il delegato faccia transitare sul conto della procedura l'importo erroneamente accreditato sul suo conto.
      Quanto all'importo di €. 100,00, le alternative sono 2: o trattiene l'importo dal fondo spese fatturandolo in favore del creditore che lo ha versato, oppure restituisce tutto il fondo spese in favore della procedura emettendo fattura nei confronti del debitore esecutato.
      Sul piano formale la seconda la soluzione è la più corretta poiché il rimborso delle spese in favore del delegato (spese al cui rimborso egli ha diritto ai sensi dell'art. 2, comma 4, dm 227/2015) viene disposto con il decreto di liquidazione emesso dal giudice dell'esecuzione (ex art. 179 bis disp. att. c.p.c.) al termine della procedura, previa documentazione delle stesse, a norma dell'art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
      Infine, a proposito della fattura delle altre spese di pubblicità, osserviamo che a nostro avviso se detto pagamento avviene con fondi della procedura versati dal creditore procedente, è in favore di questi che la fattura dovrà essere emessa.
    • Emanuele Curti

      Roma
      11/11/2020 10:39

      RE: Fondo spese per procedura esecutiva

      Buongiorno.

      La ricezione, da parte del delegato, del versamento per il solo contributo PVP va fatturato con l'apposizione della marca da bollo da Euro 2,00 (nel caso di specie, versamento di Euro 100).

      Fiscalmente dovrebbe essere una fattura emessa ai sensi dell'art. 32-bis del d.lgs., 22 giugno 2012, n. 83 o sbaglio?

      Grazie per l'aiuto.

      Cordialmente
      • Zucchetti SG

        12/11/2020 07:45

        RE: RE: Fondo spese per procedura esecutiva

        Come abbiamo precisato nella precedente risposta, a nostro avviso la somma ricevuta non può considerarsi corrispettivo. Quindi non potrà transitare sul conto del professionista delegato e sarà versata su conto corrente intestato alla procedura esecutiva. Per questi motivi essa non dovrà essere fatturata poiché non costituisce reddito imponibile.
    • Emanuele Curti

      Roma
      12/11/2020 07:58

      RE: Fondo spese per procedura esecutiva

      Buongiorno, grazie per la consueta solerzia e disponibilità.
      Potrei condividere la Vostra impostazione, tuttavia, presso il Tribunale di Roma, detto contributo pvp viene incassato direttamente dal Delegato.
      Personalmente lo faccio faccio versare su un c/c personale ad hoc.
      Solitamente viene richiesto unitamente a compenso e fondo spese, post nomina, per cui in tal caso alla fattura viene apposta la marca da bollo da 2 euro.
      Da ultimo, mi è capitato appunto di richiedere una sola integrazione del contributo PVP, rientrante a detta del mio commercialista sotto la vigenza dell'art. 32 e con applicazione comunque della marca da 2 euro.
      Sinceramente non ritengo sia corretta in quanto un conto è l'applicazione di detta marca in caso di fattura comprensiva di compensi, un conto in caso di mera fattura per un versamento non a titolo di corrispettivo.
      • Zucchetti SG

        15/11/2020 10:44

        RE: RE: Fondo spese per procedura esecutiva

        Come dicevamo nelle precedenti risposte, a nostro avviso il problema sta a monte, e si identifica nella circostanza per cui il fondo spese viene percepito unitamente al compenso (sicché l'uno costituisce una quota parte dell'altro) e transita sul conto corrente del professionista delegato (sotto questo profilo è giuridicamente irrilevante che il professionista disponga di un conto ad hoc destinato all'accredito di questi importi, sebbene da un punto di vista pratico la scelta sia condivisibile nella misura in cui consente di una gestione "ordinata" della contabilità).
        Quando si verifica questa circostanza l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico o, più in generale, della prestazione d'opera, sono assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta (circ. 15 dicembre 1973 n. 1/RT; nota 21 giugno 1976 n. 8/785; ris. 20 marzo 1998, n. 20/E; circ. 18 giugno 2001, n. 58/E, ris. 21 marzo 2003, n. 69/E; ris. n. 49/E del 2013.
        L'unica eccezione alla tendenziale onnicomprensività della nozione di compenso è rinvenibile, secondo l'agenzia (circ. 18 giugno 2001 n. 58/E), nelle anticipazioni fatte dal lavoratore autonomo in nome e per conto del committente. Secondo l'amministrazione finanziaria affinché queste spese siano espunte dalla base imponibile occorre:
        - che siano sostenute in forza di specifico incarico professionale, che configura un mandato con rappresentanza;
        - che siano comprovate da analitica documentazione idonea ad attestarla ed intestata al cliente.
        Nella circ. n. 1/RT del 12 dicembre 1973 è stato ad esempio precisato che tra le spese non imponibili "quelli per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, per acquisto di materiale, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente". Possono essere, inoltre, considerate tali le spese sostenute da un avvocato per la registrazione di una sentenza o per la notifica degli atti processuali.
        Inoltre, quando un corrispettivo sia comprensivo di un fondo spese entra in gioco la previsione di cui all'art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 il quale prevede che "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".
        Dette somme devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro.
        In questo caso, riteniamo che alla scadenza dei 60 giorni, il professionista delegato sia tenuto a fatturare la differenza tra l'acconto ricevuto e quanto abbia affettivamente speso.
    • Gabriele Coppi

      Modena
      07/05/2024 16:37

      RE: Fondo spese per liquidazione controllata

      Buon pomeriggio,
      sono il liquidatore di una liquidazione controllata, ho aperto un conto corrente intestato alla procedura sul quale transitano le somme in entrata e che utilizzo - dietro mandato di pagamento autorizzato dal G.D. - per il pagamento di alcune spese della procedura (ad es. la registrazione della sentenza di apertura della l.c. tramite F24).
      Altre spese le anticipo di mia tasca, come raccomandate, notifiche cartacee, ecc., ho anche anticipato il contributo Portale Vendite Pubbliche perchè non riesco a far transitare il pagamento tramite PagoPA sul conto corrente delle procedura .
      Per questo ho chiesto e ottenuto dal G.D. un fondo spese dal conto corrente delle procedura per le spese che ho già sostenuto per la procedura stessa e per quelle ancora da effettuare.
      Ho il dubbio se debbo fatturare questa somma e se la cifra che ancora non ho utilizzato come fondo spese vada nelle competenze: ad es. se il fondo spese è di euro 500,00 e copre le spese già fatte per euro 300,00 e quelle ancora da fare per euro 200,00, debbo fatturare euro 300,00 come spese non imponibili ex art. 15 ed euro 200,00 come competenze?
      In tal caso la fattura va intestata al sovraindebitato persona fisica?
      Quanto tempo ho dal ricevimento della somma per fatturare?
      grazie mille per la pazienza
      • Zucchetti SG

        08/05/2024 07:53

        RE: RE: Fondo spese per liquidazione controllata

        Per rispondere alla domanda dobbiamo muovere dalla premessa, correttamente evidenziata, per cui il fondo spese è stato richiesto sia per le spese sostenute che per quelle da sostenere, ed è transitato sul conto corrente del professionista.
        Quando si verifica questa circostanza l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto (come abbiamo evidenziato nelle risposte precedenti) che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico o, più in generale, della prestazione d'opera, sono assimilati ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta (circ. 15 dicembre 1973 n. 1/RT; nota 21 giugno 1976 n. 8/785; ris. 20 marzo 1998, n. 20/E; circ. 18 giugno 2001, n. 58/E, ris. 21 marzo 2003, n. 69/E; ris. n. 49/E del 2013).
        L'unica eccezione alla tendenziale onnicomprensività della nozione di compenso è rinvenibile, secondo l'agenzia (circ. 18 giugno 2001 n. 58/E), nelle anticipazioni fatte dal lavoratore autonomo in nome e per conto del committente. Secondo l'amministrazione finanziaria affinché queste spese siano espunte dalla base imponibile occorre:
        - che siano sostenute in forza di specifico incarico professionale, che configura un mandato con rappresentanza;
        - che siano comprovate da analitica documentazione idonea ad attestarla ed intestata al cliente.
        Nella circ. n. 1/RT del 12 dicembre 1973 è stato ad esempio precisato che tra i pagamenti non imponibili rientrano "quelli per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, per acquisto di materiale, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente". Possono essere, inoltre, considerate tali le spese sostenute da un avvocato per la registrazione di una sentenza o per la notifica degli atti processuali.
        Quindi, una prima risposta che è possibile fornire è quella per cui la quota parte di fondo spese che copre esborsi già sostenuti non è soggetta ad obbligo di fatturazione se quegli esborsi sono comprovati da idonea documentazione chiaramente riferibile ad attività consistenti nell'espletamento dell'incarico.
        Quanto alla somma ottenuta per spese ancora da sostenere, osserviamo che, quando un corrispettivo sia comprensivo di un fondo spese entra in gioco la previsione di cui all'art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 il quale prevede che "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito". Dette somme devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro.
        In questo caso, riteniamo che alla scadenza dei 60 giorni, il professionista delegato sia tenuto a fatturare la differenza tra l'acconto ricevuto e quanto abbia affettivamente speso.
        • Gabriele Coppi

          Modena
          09/05/2024 18:56

          RE: RE: RE: Fondo spese per liquidazione controllata

          Grazie per la risposta puntuale.
          E' corretto fatturare il fondo spese ricevuto dal professionista (in qualità di liquidatore) al debitore persona fisica sottoposta alla liquidazione controllata?
          • Zucchetti SG

            10/05/2024 12:43

            RE: RE: RE: RE: Fondo spese per liquidazione controllata

            A nostro avviso, se il compenso viene prelavato dai fondi della procedura, la fattura sarà intestata al sovraindebitato.
            Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate Abruzzo è del nostro stesso avviso, mentre una opinione diversa è stata prospettata dall'Agenzia delle Entrate Veneto, che invece ha sostenuto la tesi che qui di seguito riportiamo.
            AE VENETO
            OGGETTO: Interpello n. 907-1061/2019
            Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente
            QUESITO
            Il sig. xxx, dottore commercialista, chiede se anche alle attività di perito, custode e delegato alla vendita nelle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, rese su nomina del giudice, sia applicabile -in materia di fatturazione- il medesimo trattamento fiscale riservato all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio.
            SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

            Rilevato che con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che per le attività di Consulente Tecnico d'Ufficio il professionista deve emettere fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia (quale "committente non esecutrice del pagamento"), l'istante ritiene che analogamente si debba operare nella diversa ipotesi delle prestazioni rese da periti, custodi e delegati alla vendita nelle esecuzioni civili, stante l'assimilabilità delle fattispecie.
            PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
            … con Circolare n. 9/E del 2018 è stato chiarito che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti" (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013), "sicché bene il relativo compenso è posto solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez, VI, Ord. n. 23522 del 2014).
            Nel suddetto documento di prassi, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, si evidenzia che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico.
            Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.
            Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art.18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.
            I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 211/2019, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
            Ciò posto, il capo III del Titolo I del codice di procedura civile, rubricato "Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice" disciplina anche le figure del "custode" (art. 65) e degli "esperti in una determinata arte o professione"(art. 68. "Altri ausiliari del giudice").
            Parimenti, l'art. 534 bis del medesimo codice di procedura civile prevede che il giudice possa delegare ad apposito istituto, ovvero a notaio, avvocato o commercialista il compimento delle operazioni di vendita con incanto o senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
            Analoghe previsioni sono previste, in relazione alle operazioni di vendita riguardanti beni immobili, dall'art. 591 bis c.p.c.
            A motivo di tutto quanto sopra, rilevato il ruolo di "ausiliari del giudice" proprio delle figure del perito, del custode e del delegato alla vendita nell'ambito delle procedure giudiziarie di esecuzione, la scrivente Direzione è dell'avviso che siano applicabili i medesimi principi, in punto di fatturazione, già previsti in relazione alla figura del consulente tecnico d'Ufficio
    • Chiara Costa

      Piacenza
      08/10/2024 13:36

      RE: Fondo spese per procedura esecutiva

      Buongiorno.
      nell'ordinanza di delega il G.E. prevede il versamento di un fondo spese di euro....anche a titolo di acconto sui compensi.
      l'intero importo è stato versato su un conto intestato alla procedura.
      I gestori dei servizi di pubblicità che verranno pagati dal delegato prelevando la relativa somma dal fondo dovranno intestare la fattura al creditore procedente che ha versato il fondo o al debitore esecutato?
      grazie
      • Zucchetti SG

        08/10/2024 16:00

        RE: RE: Fondo spese per procedura esecutiva

        La questione è controversa.
        Secondo una prima opzione la fattura va emessa in favore dell'esecutato, con la specificazione che la relativa provvista viene anticipata dal creditore.

        Per spiegare le ragioni di questa scelta si richiamano le norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
        Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
        - alle spese degli atti processuali che compie;
        - alle spese degli atti processuali che chiede;
        - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
        Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
        Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
        La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
        Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
        Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, deve osservarsi che, sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell'art. 21, coma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi.
        Invero, l'attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.
        Questa opinione non è tuttavia unanimemente condivisa.
        Il suo punto debole è quello per cui il creditore che ha anticipato i costi della procedura non può indicarli nella dichiarazione IVA e quindi non può operare la relativa detrazione. Quindi, secondo questa opinione sarebbe più corretto intestare la fattura al creditore procedente, il quale materialmente sostiene il costo.
        Si tratta di una obiezione certamente pertinente, la quale tuttavia non si confronta con il fatto per cui in occasione della distribuzione del ricavato quel creditore ottiene il rimborso di quelle somme.