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Divisione endoesecutiva - progetto di divisione - liquidazione spese legale del creditore che ha dato impulso alla proce...

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    26/10/2020 12:57

    Divisione endoesecutiva - progetto di divisione - liquidazione spese legale del creditore che ha dato impulso alla procedura

    Buongiorno,
    in un giudizio di divisione endoesecutiva, secondo quali criteri deve essere liquidato il compenso del legale del creditore che ha dato impulso alla procedura?

    Esempio: vendita di un unico immobile, stimato per euro 150.000, venduto per euro 100.000, in comproprietà (50% ciascuno) tra un esecutato ed un terzo non esecutato.

    Possibili soluzioni: l'art. 5 del DM 55/2014 in tema di giudizio di divisione, sancisce che il valore di riferimento che si deve far riferimento "...alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima."

    Qual è il valore della controversia?: in questo tipo di giudizi - vista la strumentalità alla procedura esecutiva sovrastante - è mio parere la quota dell'esecutato, che una volta liquidata servirà a pagare il credito del creditore che ha azionato la procedura. Dunque opterei in prima battuta per stabilire, come parametro di riferimento, l'importo della causa in euro 50.000 (quota da attribuire all'esecutato in base al valore effettivo di vendita) e dunque di utilizzare lo scaglione previsto dal DM 55/2014 che va 26.000 fino a 52.000€.

    Quale tabella utilizzare?: poiché trattasi di divisione endoesecutiva strumentale ad un esecuzione immobiliare, utilizzerei la tabella relativa a queste ultime (compenso medio pari a 1645€). Mi sorge tuttavia il dubbio che essendo la divisione un ordinario giudizio di cognizione, forse dovrei utilizzare la relativa tabella (compenso medio, calcolato sullo scaglione 26.000-52.000€: 7.254€).

    Non trovando giurisprudenza in merito, chiedo un Vostro parere.
    Cordiali saluti.
    d.Grava
    • Zucchetti SG

      28/10/2020 18:39

      RE: Divisione endoesecutiva - progetto di divisione - liquidazione spese legale del creditore che ha dato impulso alla procedura

      A nostro avviso il compenso dovuto al difensore, se non vi sono state contestazioni che abbiano investito l'intero compendio e non già la sola quota pignorata, deve essere parametrato rispetto al valore di quest'ultima.
      Ricaviamo il nostro convincimento dall'ultimo comma dell'art. 5 d.m. n. 55/2014 il quale (con previsione identica a quelle di cui ai d.m. 127/2004 e 585/1994), prevede che ai fini della liquidazione il valore della causa dei giudizi di divisione si determina avuto riguardo "alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione", a meno che la controversia non interessi anche la massa da dividere, nel qual caso si ha riguardo a quest'ultima.
      L'assunto ci pare ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 11/09/2018, n. 22016), la quale ha osservato che "Nei giudizi di divisione, il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione".
      Detto questo, non ci convince l'assunto per cui occorrerebbe avere riguardo alla tariffa prevista per le espropriazioni immobiliari, poiché sebbene la giurisprudenza abbia più volte affermato che la divisione così detta "endoesecutiva" sia strumentale alla procedura esecutiva che abbia avuto ad oggetto la quota indivisa di un vene, costituendone uno snodo indefettibile, è stato tuttavia precisato, da quella stessa giurisprudenza, che trattasi di giudizio autonomo rispetto a quello esecutivo (cfr., Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072; Cass., Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817; Sez. U, 7 ottobre 2019, n. 20521). Ne costituisce la prova provata il fatto che durante lo scioglimento della comunione, l'esecuzione è sospesa ai sensi dell'art. 601, comma primo, c.p.c.).
      • Simona Danesi de Luca

        Pescara
        07/12/2022 15:33

        RE: RE: Divisione endoesecutiva - progetto di divisione - liquidazione spese legale del creditore che ha dato impulso alla procedura

        Mi inserisco in questa discussione per avere delle delucidazioni sul riparto che sto predisponendo in veste di professionista delegato in un giudizio di divisione scaturito da una procedura esecutiva che aggrediva un quarto di un immobile indivisibile (divisione endoesecutiva) .
        Ritengo che tutte le spese funzionali alla vendita (le spese di pubblicità, la parcella dello stimatore e il compenso del professionista delegato e custode) vadano decurtate dal ricavato della vendita dell'intero, facendole quindi gravare proquota su tutti i comproprietari.
        Il dubbio che ho riguarda proprio il compenso del legale del creditore che ha dato impulso alla procedura: questi ha chiesto che la liquidazione della sua parcella per l'attività svolta nel giudizio di divisione sia posta a carico di tutti i comproprietari proquota, in quanto sostiene che la sua attività è andata a vantaggio di tutti (mentre chiederà la liquidazione della sua parcella come legale del procedente nell'esecuzione che si riserva di riassumere).
        Invece il legale di uno dei comproprietari, che sostiene di aver già subito ingiustamente la vendita a seguito della condotta di uno dei comproprietari esecutato, ritiene che le parcelle dei legali vadano tutte compensate e che quindi anche quella del legale che ha dato impulso al giudizio di divisione vada ad incidere solo sul quarto del debitore esecutato e non sull'intero ricavato della vendita.
        Potete indicarmi qual'è la procedura corretta?
        In attesa di riscontro, Vi ringrazio per la collaborazione.
        • Zucchetti SG

          11/12/2022 08:24

          RE: RE: RE: Divisione endoesecutiva - progetto di divisione - liquidazione spese legale del creditore che ha dato impulso alla procedura

          A nostro avviso la soluzione immaginata dal legale del creditore che ha dato impulso alla procedura è corretta.
          Le spese della divisione esecutiva sono sostenute da ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse, dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa". In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
          Questo regola disciplina il riparto delle spese tra i comproprietari, e non v'è ragione di trattare diversamente le spese vive ed i compensi, in quanto anche il costo della difesa tecnica (obbligatoria ai sensi dell'art. 82 c.p.c.) è un costo occorrente per lo scioglimento della comunione.
          Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato soggiace alle regole generali, e dunque al principio di cui all'art. 95 c.p.c.. Quindi, il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute (ed imputabili al comproprietario esecutato) prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio.
          Queste spese, inoltre, godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. e devono essere liquidate dal giudice della divisione.
          E così, esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale CTU svolta nel giudizio divisorio (Cass., 13-5-2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato (Cass., 25-7-2002, n. 10909).
          Quindi, riassumendo: il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del (solo) giudizio di divisione e le pone a carico della massa, per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato. Il giudice dell'esecuzione, poi, liquiderà le spese ed i compensi della (sola) procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.