Forum ESECUZIONI - ALTRO

Bonus 110 e rapporti con esecuzione immobiliare

  • Francesca Ornella Ferraro

    crotone
    18/03/2022 13:05

    Bonus 110 e rapporti con esecuzione immobiliare

    In qualità di custode/delegato di una procedura esec. imm. pongo la seguente questione:
    l'immobile pignorato si trova ubicato in un condominio che ha deliberato di avviare la pratica per accedere alla ristrutturazione con bonus 110. Chi dovrà firmare tutta la documentazione relativa all'approvazione preventivo ristrutturazione, cessione del credito di imposta ecc. il custode o l'esecutato? Da ricerche svolte l'orientamento non è unanime.
    Deve essere preventivamente informato il creditore procedente che se istituto di credito potrebbe avere interesse alla cessione del credito in suo favore?
    • Zucchetti SG

      21/03/2022 07:50

      RE: Bonus 110 e rapporti con esecuzione immobiliare

      A nostro avviso il custode non è legittimato alla sottoscrizione della cessione del credito d'imposta.
      L'art. 820, ultimo comma, c.c., stabilisce che "Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni".
      La norma, secondo la dottrina considera dunque frutti civili il corrispettivo del godimento del bene riconosciuto ad altri, sicchè essi costituiscono quindi l'oggetto dell'adempimento di un rapporto obbligatorio sorto a ragione di tale godimento, o comunque il provento di una utilizzazione diretta o indiretta del bene.
      Il tutto trova conferma nel terzo comma dell'art. 821, il quale dispone che l'acquisto avviene giorno per giorno, in ragione della durata del rapporto con la cosa madre.
      Così ricostruita la nozione di frutti civili, riteniamo che tra essi non possa ricomprendersi il credito d'imposta per lavori di riqualificazione energetica.
      Invero il meccanismo del credito d'imposta è strutturato, nel caso prospettato, riconoscendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di poter versare una somma inferiore a quella dovuta, nella misura pari alla spesa sostenuta per la riqualificazione energetica del condominio.
      Si aggiunga, inoltre, che a norma dell'art. 12 de lD.L. 19/05/2020, n. 34 il credito d'imposta non sorge ipso iure per effetto dell'esecuzione degli interventi, ma costituisce l'effetto di una precisa scelta discrezionalmente compiuta dal contribuente.
      Riteniamo dunque che al custode non possa ascriversi il potere dispositivo in parola, se non in via sostitutiva in caso di inerzia del debitore.