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Estinzione procedura esecutiva, liquidazione competenze e riparto somme

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    11/11/2018 17:31

    Estinzione procedura esecutiva, liquidazione competenze e riparto somme

    Buonasera, ho il segunete caso.
    il G.E. ha estinto la procedura esecutiva per rinuncia da parte di tutti i creditori (procedente ed intervenuti)
    nel c/c dell'esecuzione sono disponibili € 3.000,00 dovuti da versamento cauzione da parte di un aggiudicatario di una precedente asta che non ha provveduto entro il termine al versamento del saldo.
    Il giudice con il provvedimento di estinzione non ha liquidato i miei onorari per custodia e delega alle vendite. A vosto avviso devo procedere a richiedere che le somme a disposizione debbano essere versate al creditore procedente e richiedere la liquidazione degli onorari a carico di quest'ultimo o istanza di nomina di un delegato al riparto?
    grazie
    • Zucchetti SG

      13/11/2018 08:53

      RE: Estinzione procedura esecutiva, liquidazione competenze e riparto somme

      Ai sensi dell'art. 632, comma primo, c.p.c., con il provvedimento che dichiara l'estinzione della procedura il giudice provvede altresì a liquidare il compenso dovuto al professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c. con decreto adottato ai sensi dell'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
      Stesso discorso deve essere compiuto per il custode, il cui compenso è determinato da giudice con decreto adottato ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002.
      In entrambi i casi, il decreto di liquidazione deve indicare la parte che è tenuta a corrisponderlo, in forza della espressa previsione di cui all'art. 53 disp. att. c.p.c..
      Entrambi i decreti, infine, costituiscono titolo esecutivo.
      Quanto al soggetto sul quale esso grava, riteniamo che, salvo diverso accordo delle parti, la liquidazione non possa che essere posta a carico del creditore procedente, in forza della previsione di cui all'art. 8 d.P.R. 115/2002.
      Riteniamo pertanto che nel caso prospettato debba essere richiesta al giudice dell'esecuzione la liquidazione del compenso dovuto nella qualità di custode e professionista delegato.
      Quanto alla somma presente sul conto della procedura, a nostro avviso essa deve essere restituita al debitore esecutato in forza di un principio ricavabile dal terzo comma dell'art. 632 citato, a mente del quale se l'estinzione della procedura si verifica dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata deve essere restituita al debitore.
      Questa somma non può essere utilizzata per il pagamento del compenso spettante al custode ed al delegato ostandovi quanto previsto dall'art. 629 c.p.c. a mente del quale in caso di rinuncia si applicano le disposizioni di cui all'art. 306, il quale a suo volta dispone che le spese del processo esecutivo sono a carico del rinunciante.
      Se dunque il compenso del delegato venisse saldato con la somma versata dall'aggiudicatario inadempiente, (la quale come detto deve essere restituita al debitore) verrebbero violati sia l'art. 306 che l'art. 632 c.p.c.
      Nella stessa direzione conduce l'analisi della giurisprudenza, la quale ha affermato che il creditore rinunciante può chiedere la liquidazione delle spese in suo favore solo quando la relativa richiesta sia formulata al giudice di comune accordo tra le parti (Cass. civ., 4.4.2003, n. 5325), poiché l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo si sia concluso e non che si sia arrestato per rinuncia o inattività del creditore procedente, ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste, rispettivamente, a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate (Cass. civ., 18.5.1971, n. 1497; Cass. civ., 4.8.2000, n. 10306; Cass. civ., 7.5.2002, n. 6509; Cass. civ., 14.4.2005, n. 7764) in applicazione generale del principio di cui all'art. 306, ultimo coma, c.p.c..
      Il concetto è stato ribadito ulteriormente da Cass. civ., 18.9.2014, n. 19638, secondo la quale, in tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 c.p.c., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione.
    • Clemente Ciampolillo

      San Benedetto del Tronto (AP)
      19/04/2021 06:54

      RE: Estinzione procedura esecutiva, liquidazione competenze e riparto somme

      Buongiorno.
      Nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare ero stato nominato Commissionario alla vendita ex art. 532 c.p.c. in luogo dell'i.v.g., in quanto il complesso di beni mobili pignorato non era trasportabile altrove.
      Dopo l'inventariazione, la predisposizione del bando d'asta e, tramite un gestore di vendita telematica, l'inizio della procedura di vendita asincrona, l'esecuzione è stata dichiarata prima sospesa ex art. 624 bis c.p.c. e poi, oltre due anni dopo, estinta per avvenuta conciliazione fra le parti.
      Ho presentato istanza di liquidazione del compenso calcolando il mio onorario sulla base dell'art. 33 del D.M. 109/1997 . Non essendoci beni immobili o beni mobili registrati, infatti, non ritengo applicabile l'altro D.M. (n. 227/2015), previsto per i professionisti delegati alla vendita.
      il G.E. ha emesso il solo provvedimento di estinzione della procedura esecutiva mobiliare, senza provvedere alla liquidazione del mio compenso.
      Ciò premesso, chiedo: 1) se, nel caso concreto, abbia correttamente applicato l'art. 33 del D.M. 109/1997 per la quantificazione del mio onorario; 2) se sia ammissibile un provvedimento di liquidazione del compenso del Commissionario con decreto emesso successivamente alla chiusura della procedura esecutiva; 3) in caso di risposta negativa a quest'ultimo punto, quali possano essere i rimedi giurisdizionali per vedermi riconosciuto il mio compenso.
      Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione
      • Zucchetti SG

        22/04/2021 11:11

        RE: RE: Estinzione procedura esecutiva, liquidazione competenze e riparto somme

        La domanda contiene una serie di interrogativi che impongono lo svolgimento di alcune premesse normative.
        Cominciamo con il dire che D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 è intitolato "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", sicché esso è diretto a disciplinare la sola misura del compenso dovuto al professionista delegato alla vendita di beni immobili o mobili registrati; lo conferma altresì, espressamente, lo stesso art. 1 del decreto.
        Esso quindi non è direttamente applicabile al caso prospettato dalla domanda.
        Allo stesso modo, non ci sembra direttamente applicabile il d.m. 109/1997, atteso che esso disciplina i compensi dovuti all'IVG per la vendita di beni mobili e di mobili registrati (per questi ultimi il d.m. 107 è stato evidentemente superato dal d.m. 227).
        Non si riscontra invece una disciplina espressa per le altre figure professionali cui pure potrebbe essere delegata (come nel caso prospettato) la vendita, considerato anche il fatto che le disposizioni concernenti la liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori sono state ritenute inapplicabili agli altri ausiliari, stante il loro carattere di specialità (cfr. cass., s.u., 11 marzo 1996, n. 1952, cui la successiva giurisprudenza si è uniformata).
        A questo punto, preso atto del vuoto normativo, riteniamo che l'unica soluzione possibile, considerata altresì l'inutilizzabilità delle tariffe private in ragione della natura pubblicistica dell'incarico (così Cass. 23 settembre 1994, n. 7837) sia quella di applicare analogicamente il compenso previsto, per le medesime attività, per l'istituto vendite giudiziarie.
        Venendo alle modalità attraverso cui procedere in caso di omessa liquidazione del compenso conseguente ad estinzione della procedura, osserviamo che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.3 luglio 2008, n. 18204) "La liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nella specie, Istituto Vendite Giudiziarie) dev'essere effettuata dal giudice davanti al quale il processo pende: pertanto, una volta dichiarata l'estinzione del processo, il giudice perde il potere di provvedere alla suddetta liquidazione, la quale potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione. Tuttavia il decreto di liquidazione eventualmente pronunciato dal giudice dopo l'estinzione del processo è viziato ma non abnorme, e dunque è reclamabile entro venti giorni dinanzi al capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che l'ha pronunciato, mentre non è ricorribile per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione".
        Precisiamo inoltre che la Corte di Cassazione ha altresì avuto modo di precisare che In tema di compenso spettante all'Istituto Vendite Giudiziarie, l'art. 33 del d.m. n. 109 del 1997 deve essere interpretato nel senso che il relativo diritto sussiste anche nell'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva o se la vendita non ha avuto luogo per cause non dipendenti dal detto commissionario, purché quest'ultimo, dopo il conferimento dell'incarico, abbia svolto attività ad esso riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento.(Nella specie, la S.C. ha escluso che sussistesse il diritto dell'IVG al compenso per non aver svolto attività di apprensione e custodia dei beni mobili pignorati. Cass. 28 marzo 2017, n. 7932).