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conclusione operazioni

  • Stefania Eligi

    Novi Ligure (AL)
    20/09/2018 11:01

    conclusione operazioni

    Buongiorno, sono giunta al termine di una esecuzione immobiliare. Il Giudice ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione autorizzando i pagamenti, la chiusura del c/c e conclusa la procedura.
    Dopo aver fatto i pagamenti devo preparare qualche verbale per chiudere definitivamente il tutto? Devo depositare qualcosa in Cancelleria?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      21/09/2018 07:11

      RE: conclusione operazioni

      Nel riferire la nostra opinione sull'argomento posto, riteniamo che occorra muovere dalla premessa di fondo per cui l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita non chiude la procedura esecutiva.
      A ben vedere, infatti, con il provvedimento surrichiamato il giudice si limita a determinare la misura in cui ciascun creditore ha diritto di concorrere nel riparto di quanto ottenuto dalla vendita del compendio pignorato, ma l'esecuzione forzata è ancora pendente, e potrà ritenersi definitivamente conclusa solo quando le somme, sulla scorta di quanto stabilito con l'ordinanza di approvazione del piano di riparto, verranno materialmente versate in favore dei creditori aventi titolo.
      Si ricordi, a questo proposito, che il pignoramento è lo strumento mediante il quale il creditore può far valere la garanzia patrimoniale generica del debitore (art. 2740 c.c.) aggredendo i beni di questi per conseguire coattivamente l'adempimento dell'obbligazione (art. 2910 c.c.), e quindi il risultato ultimo della stessa può dirsi raggiunto solo quando il creditore riceve l'anelata somma di denaro.
      Il concetto che abbiamo sin qui espresso si ritrova nella giurisprudenza di legittimità, laddove si è affermato a più riprese che "Anche nella procedura esecutiva promossa da un istituto di credito fondiario ai sensi dell'art. 42 del R.D. 16 luglio 1946 n. 646, trova applicazione il principio secondo cui l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita. Pertanto, se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore, in forza del divieto di azioni individuali posto dall'art. 51 legge fall., la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela" (Cass., sez. I, 17.12.2004, n. 23572).
      Se così è, a nostro avviso il professionista delegato, una volta eseguiti i pagamenti, dovrà depositare in cancelleria la documentazione che li comprova (ad esempio le distinte dei bonifiici), e solo in quel momento il processo esecutivo potrà dichiararsi davvero concluso.