Menu
Forum ESECUZIONI - ALTRO
ART. 41 TUB
-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)09/07/2024 18:25ART. 41 TUB
Buonasera.
In una esecuzione immobiliare, il creditore fondiario, all'udienza ex art. 567 cpc, ha chiesto l'applicazione dell'art. 41 TUB.
Ho aggiudicato l'immobile staggito.
Entro il termine di 20 giorni dall'aggiudicazione, il creditore fondiario non ha depositato la precisazione del credito, come previsto in ordinanza.
Il pagamento diretto al creditore fondiario del saldo prezzo è ugualmente possibile?
Altra domanda: se invece il creditore fondiario ha adempiuto ai propri incombenti, depositando nei termini la nota di precisazione del credito, ai fini dell'applicazione dell'art. 41 TUB, precisando anche l'iban ove effettuare il versamento diretto, è possibile far eseguire all'aggiudicatario il versamento del saldo prezzo nel conto corrente della procedura, e poi il delegato provvederà a girare la somma corrispondente al creditore fondiario?
Lo chiedo per evitare che l'aggiudicatario possa incorrere in errori.
Ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.-
Zucchetti SG
10/07/2024 11:18RE: ART. 41 TUB
L'analisi della questione prospettata deve prendere le mosse dalla lettura dell'art. 41, comma quarto, TUB, a norma del quale "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
È opinione condivisa quella per cui il versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario deve essere stabilito dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita. Suffraga questa interpretazione del dato normativo il raffronto di questa norma con quella di cui al precedente terzo comma, laddove invece non è previsto (a proposito del versamento diretto in favore del creditore fondiario delle rendite prodotte dal bene pignorato) l'adozione di una disposizione in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione.
Una delle questioni interpretative che la norma pone è quello di definire la nozione di "credito complessivo", atteso che interpretando letteralmente questa previsione occorrerebbe attribuire all'istituto di credito, in via immediata (seppur provvisoria), tutte le somme allo stesso dovute, tanto in via ipotecaria quanto in via chirografaria.
Proprio per queste ragioni la giurisprudenza di merito preferisce un'interpretazione tesa a privilegiare la soluzione secondo cui il versamento diretto in favore del creditore fondiario deve essere limitato alla sola quota di credito garantita dall'ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell'art. 2855 c.c. (così, ad esempio, Così Trib. Roma, 26 luglio 2005).
La soluzione ci sembra condivisibile atteso che il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale, che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto. In secondo luogo, posto che l'attribuzione è provvisoria, è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.
Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, il problema che l'art. 41 comma 4 TUB pone è quello per cui la norma non indica quali sono le modalità operative attraverso cui l'istituto del versamento diretto deve concretamente attuarsi.
A tal proposito, alcuni tribunali hanno scelto il sistema di far versare il saldo prezzo all'aggiudicatario comunque sul conto della procedura, dopo di che è il professionista delegato a trasferire in favore dell'istituto di credito quanto dovuto. Questa soluzione, per quanto non del tutto aderente lettera dell'art. 41 TUB, ci sembra condivisibile in quanto consente un controllo sul versamento del saldo (momento cruciale del procedimento vi vendita) ed ordinato svolgimento della procedura.
Una diversa opzione operativa suggerisce invece di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario per determinare, successivamente all'aggiudicazione, il suo credito, ed uno all'aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma. Ci sembra però questa una soluzione più farraginosa e foriera di possibili contestazioni.
Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, riteniamo che se la banca non avesse precisato il proprio credito nel termine indicato dall'ordinanza, l'aggiudicatario è certamente legittimato a versare il saldo sul conto della procedura; del resto, costui non può essere pregiudicato nei propri diritti (primo fra tutti quello ad ottenere quanto prima il trasferimento del bene in suo favore) per effetto della scarsa solerzia del creditore.
Se invece il creditore fondiario avesse ottemperato, riteniamo che egli abbia il diritto di ricevere direttamente il versamento delle somme in suo favore, conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza di vendita, la quale come noto costituisce lex specialis del procedimento liquidatorio (in questi termini vedasi Cass., 7-5-2015, n. 9255; Cass., 29-9-2015, n. 11171, Cass. 5-10-2018, n. 24570; Cass., 13-11-2023, n. 31547), ed in quanto tale vincolante per le parti ed il professionista delegato.
-