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sospensione eseczuione ex art. 624 bis c.p.c.

  • Paolo Alessi

    avola (SR)
    16/10/2025 09:54

    sospensione eseczuione ex art. 624 bis c.p.c.

    Assisto un creditore intervenuto con titolo esecutivo in una procedura esecutiva immobiliare nella quale è già stata disposta una sospensione ex art. 624 bis ad istanza del creditore procedente (il quale ha poi chiesto la prosecuzione della procedura per inadmepimento degli accordi che avevano portatao alla richiesta di sospecione). Mi chiedo e Vi chiedo se è possibile per il creditore intervenuto dopo la fase testè descritta chiedere una ulteriore sospensione della procedura
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/10/2025 12:52

      RE: sospensione eseczuione ex art. 624 bis c.p.c.

      La risposta all'interrogativo formulato impone di considerare due elementi che risultano dalla lettura del dato normativo.
      Il primo comma dell'art. 624-bis c.p.c. si apre con la previsione per cui "il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi". Sempre il comma uno stabilisce, nel prosieguo, che "La sospensione è disposta per una sola volta".
      Il problema che da queste due disposizioni nasce è quello di comprendere se, nel caso in cui il periodo di sospensione concesso dal Giudice dell'esecuzione sia stato inferiore a quello massimo di ventiquattro mesi l'istanza possa essere ripresentata.
      Una parte della dottrina riconosce questa possibilità, affermando che, al verificarsi della suddetta ipotesi, i creditori possono chiedere al G.E. di integrare il provvedimento precedentemente emanato sotto il profilo della durata del periodo di arresto del processo.
      Altri invece ritengono che la sospensione possa essere disposta una volta soltanto, anche se la sospensione è stata accordata per un termine inferiore a quello massimo di due anni.
      Orbene, a nostro avviso la soluzione che meglio aderisce al dettato normativo è quella da ultimo richiamata.
      Invero, l'interpretazione che consente di riottenere la sospensione quante volte un primo provvedimento sospensivo l'abbia concessa per meno di 24, mesi renderebbe inutile la specificazione per cui la sospensione può essere disposta una sola volta.
      Invero, già la previsione per cui la sospensione può essere concessa fino a 24 mesi consente di affermare che quella sospensione non è prorogabile, né reiterabile.
      Se quindi il legislatore ha aggiunto la specificazione per cui, disposta la sospensione, è impossibile concederla nuovamente, è evidente che, se si vuole assegnare un significato alla norma, non può che attribuirsi ad essa la funzione di vietare una seconda sospensione, qualunque sia stata la durata della prima.
      Detto questo, segnaliamo due dati.
      Il primo è che diversi uffici giudiziari concedono una seconda sospensione.
      Il secondo è che qualora detta seconda sospensione venisse concessa, si tratterebbe di provvedimento che nessuno impugnerebbe poiché adottato con il consenso di tutte le parti. Gli unici che potrebbero dolersene sono i creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo, posto che costoro non sono chiamati a prestare il loro consenso.