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Forum ESECUZIONI - ALTRO
Art. 41 Tub richiesta di assegnazione somme prima del riparto
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)29/11/2024 13:01Art. 41 Tub richiesta di assegnazione somme prima del riparto
Buongiorno,
mi trovo in questa situazione.
Il creditore ipotecario con le caratteristiche di cui all' art.38 TUB chiede un aticipo della somma che gli compete prima del deposito del piano di riparto.
Sul bene oggetto della procedura esecutiva ho verificato esserci altri creditori che hanno iscritto ipoteca giudiziaria precedente al creditore ipotecario (ipoteca volontaria), creditori non intervenuti nella procedura esecutiva.
Considerato che il creditore iscritto non intevenuto può farlo, a sensi dell' art. 566, prima della udienza prevista nell' art. 596, mi chiedo se sia corretto procedere alla attribuzione di somme a favore del creditore ipotecario (secondo rispetto al creditore non intervenuto supportato da ipoteca giudiziale ).
Grazie.
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Zucchetti SG
02/12/2024 10:47RE: Art. 41 Tub richiesta di assegnazione somme prima del riparto
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo considerare la previsione di cui all'art. 498 c.p.c., a mente del quale i creditori iscritti devono essere avvertiti del pignoramento mediante la notifica, da eseguirsi a cura del creditore pignorante nei 5 giorni successivi al pignoramento, di un avviso contenente l'indicazione del creditore procedente, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. Identico avviso deve essere notificato ai creditori sequestratari, a mente dell'art. 158 disp. att. c.p.c.
L'avviso ai creditori iscritti serve a renderli edotti della circostanza che il bene sul quale essi vantano il diritto reale di garanzia è stato sottoposto a pignoramento, con la conseguenza che se essi vogliono far valere la loro causa di prelazione hanno l'onere di intervenire nella procedura.
In questo senso, risalente (ma ancora attuale) giurisprudenza ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, poiché ha la funzione di provocare l'intervento dei predetti soggetti nell'espropriazione.
Ai creditori iscritti, va poi notificata l'ordinanza di vendita, ai sensi dell'art. 569, ultimo coma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine.
In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):- se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
- se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
Dal combinato disposto di queste previsioni, il quadro normativo che se ne ricava è che se il creditore iscritto intende far valere la garanzia sul bene pignorato, l'unico modo che ha di farlo è quello di intervenire nella procedura esecutiva.
Se omette di intervenire, nessun accantonamento potrà essere eseguito in suo favore.
Sulla scorta di queste premesse riteniamo che, allo stato, il versamento diretto deve essere eseguito senza tener conto del credito assistito da ipoteca di primo grado, avendo però cura di aver preliminarmente verificato che al creditore ipotecario di primo grado sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.
Ove così non fosse, il suggerimento che ci sentiamo di offrire (per evidenti ragioni di opportunità) è quello di provvedere prima a notiziare questo creditore dell'esistenza della procedura avente ad oggetto il bene sul quale è iscritta l'ipoteca in suo favore.-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)03/12/2024 10:20RE: RE: Art. 41 Tub richiesta di assegnazione somme prima del riparto
Ringrazio per la risposta esaustiva e tempestiva.
Rinnovo i complimenti ai forum ed ai suoi collaboratori.
Alessandro Bartoli
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