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lavori straordinari - esecuzione immobiliare

  • Roberto Bussani

    Trieste
    24/10/2019 13:29

    lavori straordinari - esecuzione immobiliare

    Buongiorno,

    nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare il G.E ha autorizzato il professionista delegato/custode giudiziario ad effettuare lavori straordinari di messa in sicurezza del compendio pignorato, ponendo a carico del creditore procedente le relative spese.

    Si chiede:
    - è corretto considerare come committente il debitore esecutato (surrogato nella sua inerzia dal custode) al quale va intestata la fattura, con l'indicazione nella stessa che la solutio verrà effettuata con provvista fornita dal creditore procedente ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      29/10/2019 16:50

      RE: lavori straordinari - esecuzione immobiliare

      A nostro avviso la soluzione prospettata è corretta.
      Al fine di inquadrare compiutamente la questione e spiegare le ragioni del nostro convincimento riteniamo utile dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
      Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
      - alle spese degli atti processuali che compie;
      - alle spese degli atti processuali che chiede;
      - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
      Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
      Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
      La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
      Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
      Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, deve osservarsi che, sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell'art. 21, coma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi.
      Invero, l'attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.