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URGENTE: ANNULLAMENTO GARA ESECUZIONE

  • Mattia Callegari

    Venezia
    14/10/2025 11:47

    URGENTE: ANNULLAMENTO GARA ESECUZIONE

    Buongiorno,
    sono professionista delegato e custode in un'esecuzione immobiliare.
    L'esecutato ha chiesto uno spostamento delle visite all'immobile per motivi personali e successivamente, nella data concordata mi ha impedito di accedere.
    Essendo a ridosso dell'asta ho chiesto l'annullamento della stessa.
    Il giorno precedente l'asta ho ricevuto solo una busta da parte di un parente dell'esecutato. Nessun'altro ha offerto a causa del comportamento ostruzionistico attuato.
    Il Giudice ha emesso il provvedimento di annullamento dell'asta il giorno seguente.
    A questo punto l'offerente si appella all'art. 161-bis disposizione attuative c.p.c. dicendo che manca il consenso dei creditori e dell'offerente al rinvio.
    A parte il fatto che il GD ha disposto l'annullamento e non il rinvio, chiedo se la mia richiesta e l'ordine emesso dal GD possano essere considerati corretti e sulla scorta di quale articolo.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/10/2025 10:59

      RE: URGENTE: ANNULLAMENTO GARA ESECUZIONE

      A nostro avviso l'annullamento dell'esperimento di vendita è corretto.
      Per comprendere le ragioni di questo nostro convincimento dobbiamo partire dalla lettura dell'art. 560, commi 6 ed 8.
      Il comma 6 dispone che "Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione", con l'avvertenza, contenuta nel successivo comma 9 che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato "quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti" oltre che negli altri casi contemplati dalla medesima norma (impedimento dello svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, non adeguata tutela e manutenzione dell'immobile, violazione degli altri obblighi posti dalla legge a carico dell'esecutato).
      Come si vede, il legislatore confeziona in capo ai potenziali potenziali offerenti hanno un vero e proprio diritto all'esercizio del diritto di visita, il quale costituisce elemento centrale del subprocedimento di vendita, poiché per il suo tramite la platea dei potenziali acquirenti è posta nelle condizioni avere un primo materiale approccio al cespite collocato sul mercato.
      Sotto questo profilo, la visita dell'immobile è direttamente funzionale alla realizzazione dei medesimi obiettivi perseguiti dal paniere degli adempimenti pubblicitari che cui il subprocedimento di vendita soggiace a norma dell'art. 490 c.p.c.; gli uni e gli altri, presidiano l'interesse della procedura a conseguire la migliore collocazione del bene sul mercato, in condizioni d trasparenza ed imparzialità dei potenziali offerenti.
      Sulla scorta di questa premessa appare allora evidente che, tanto la violazione degli adempimenti pubblicitari, quanto la lesione del diritto di visita di colui che ne abbia fatto richiesta, implicano l'annullamento dell'esperimento di vendita per violazione delle regole di pubblicità ed imparzialità che la procedura esecutiva deve rispettare.