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pignoramento beni mobili in locali appartenenti a terzi. Nessun soggetto disposto a ricoprire incarico di custode.

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    13/01/2020 12:31

    pignoramento beni mobili in locali appartenenti a terzi. Nessun soggetto disposto a ricoprire incarico di custode.

    Cortesemente vorrei avere un Vs parere sulla questione di seguito esposta. Eseguo, in qualità di difensore di una Curatela fallimentare uno sfratto per morosità rispetto ad un esercizio commerciale ( nei confronti del conduttore dei locali appartenenti alla società fallita). Il conduttore lascia nei locali, di pertinenza della fallita ( e per essa della procedura fallimentare) gli articoli che commercializzava aventi un discreto valore ( all'incirca 40 mila euro). Provvedo alla intimazione ex art. 609 cpc ma l'ex conduttore non provvede al ritiro degli stessi nel termine (fissato dall'Ufficiale Giudiziario in 90 gg). Vantando la procedura fallimentare un credito nei confronti dell'ex conduttore per canoni scaduti notifico il precetto nei confronti dello stesso con l'intento di procedere al pignoramento. Nelle more, la Curatela fallimentare procede alla vendita a terzi dei locali liberati ed immette glia acquirenti terzi nel possesso dei locali ( dando atto sia nel Bando di vendita sia al momento della consegna delle chiavi che nei locali sono presenti ancora tali beni mobili p( precedentemente commercializzati dall'ex conduttore e non ritirati nonostante la intimazione ex art. 609 cpc .Procedo alla richiesta di pignoramento mobiliare all'Ufficiale Giudiziario relativamente ai beni mobili presenti all'interno dei locali liberati ( e venduti a terzi). Al momento dell'accesso nei locali sono presenti sia la Curatela Fallimentare sia i terzi acquirenti. Nessuno dei due intende assumere la Custodia dei beni mobili da pignorare per cui l'Ufficlale Giudiziario, dato atto che per l'appunto non vi è un soggetto cui affidare la custodia dei beni mobili non procede al pignoramento e rimette gli atti alla parte istante creditrice. A questo punto, mi trovo in una situazione di impasse in quanto: a) non è stato effettuato il pignoramento per cui non ho potuto iscrivere a ruolo ancora alcuna procedura esecutiva e non vi è un Giudice dell'Esecuzione cui proporre istanze; b) L'Ufficiale giudiziario, fino a quando non vi sarà un soggetto cui affidare la custodia non procederà al pignoramento mobiliare . Leggendo l'art. 520 2° Comma cpc "nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice". Ma le domande che mi pongo sono: a) istituto autorizzato ex art. 520 cpc è l'IVG ? E' necessaria per la nomina di tale custode ( l'IVG) un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione; c) E se sì, devo iscrivere a ruolo un incidente di esecuzione ?. Vi ringrazio in anticipo per la risposta che vorrete fornirmi.
    • Zucchetti SG

      17/01/2020 13:25

      RE: pignoramento beni mobili in locali appartenenti a terzi. Nessun soggetto disposto a ricoprire incarico di custode.

      A nostro avviso, per rispondere correttamente alla domanda occorre muovere dalla previsione di cui al secondo comma dell'art. 520 c.p.c., a mente del quale "Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
      Questa norma va letta unitamente all'art. 159 disp. att. c.p.c., ail quale prescrive che gli istituti ai quali può essere affidata la vendita dei beni mobili sono autorizzati con apposito decreto del ministero della giustizia. Aggiunge il comma secondo che a questi istituti può essere affidata anche la custodia ai sensi dell'art. 520, comma secondo, e la vendita a mente dell'art. 532 (vendita a mezzo commissionario).
      Quindi, stando a queste norme, il soggetto cui affidare la custodia in caso di urgenza è l'IVG.
      Se tuttavia si legge il quinto comma del medesimo art. 520, a mente del quale quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui all'art. 534 (e quindi l'IVG), ne deriva che destinatario naturale della custodia in tutti i casi di cui al secondo comma dell'art. 520 (e dunque non solo in caso di urgenza) è l'IVG.
      Orbene, sulla scorta di queste premesse normative, riteniamo che in occasione del pignoramento mobiliare, se nessuno dei presenti intende assumere la veste di custode, l'ufficiale giudiziario non può rifiutarsi di eseguire il pignoramento, dovendo comunque procedere all'apprensione dei beni ed alla consegna dei medesimi ad uno dei soggetti individuati dall'art. 520 comma secondo o al più al debitore medesimo (se il creditore tace).
      Venendo alla soluzione del caso prospettato, non crediamo si possa formulare alcuna istanza al giudice, in quanto non esiste un pignoramento (così si afferma nella domanda), e dunque non esiste la possibilità di procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.
      Il suggerimento, allora, è quello di richiedere nuovamente il pignoramento, rappresentando quanto accaduto ed esplicitando già nella richiesta medesima che i beni siano consegnati all'IVG, per la custodia, o comunque asportati, chiedendo inoltre che il predetto IVG sia preventivamente contattato affinché sia presente al momento del pignoramento per prendere in carico i beni.