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Esecuzione immobiliare e contestuale procedura di liquidazione dell'eredità

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    03/12/2018 17:46

    Esecuzione immobiliare e contestuale procedura di liquidazione dell'eredità

    Esecuzione immobiliare nella quale vengo nominato custode giudiziario.
    Uno dei soggetti esecutati (X) risulta essere debitore in quanto unico erede del defunto proprietario degli immobili pignorati (Y).
    Tale erede (X) ha accettato l'eredità (di Y) con beneficio di inventario con la conseguenza che il Tribunale ha nominato un liquidatore dell'eredità che si occupa della riscossione dei canoni di affitto di detti immobili e della loro futura vendita. Mentre la procedura di liquidazione dell'eredità (di Y) è ancora in fase iniziale (nessun immobile è stato venduto) anche l'erede (X) muore.
    Mi chiedo se la procedura esecutiva (iniziata prima della morte dell'erede X) promossa da parte di un creditore ipotecario (ha iscritto ipoteca sui beni oggetto dell'eredità di Y) con successiva mia nomina quale custode e probabile prossima decisione di vendita da parte del G.E.
    in qualche modo interrompa la procedura di liquidazione dell'eredità (di Y). oppure se la procedura di liquidazione dell'eredità di Y debba andare avanti determinando un'impossibilità di adempiere ai miei obblighi di custodia ed impedendo al G.E. di decidere per la vendita di detti beni.

    Saluti

    • Zucchetti SG

      07/12/2018 12:57

      RE: Esecuzione immobiliare e contestuale procedura di liquidazione dell'eredità

      I dati contenuti nella domanda non ci consentono di fornire una risposta compiuta rispetto alla specifica fattispecie sottoposta alla nostra attenzione.
      Possiamo tuttavia illustrare la disciplina generale di riferimento, che crediamo consentirà di risolvere gli interrogativi posti.
      Ai sensi dell'art. 484 c.c., la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario viene inserita nel registro delle successioni conservato dal Tribunale, ed entro il mese successivo, decorrente dall'inserzione, deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
      L'art. 495 c.c. dispone poi che, trascorso un mese dalla trascrizione l'erede, se creditori o legatari non si oppongono e non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503 c.c., paga i creditori e i legatari man mano che si presentano.
      Al contrario, dispone l'art. 498 c.c., qualora entro il predetto mese gli sia stata notificata opposizione da parte di un creditore o di un legatario, egli non potrà eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità, distribuendo il ricavato tra i creditori. A tal fine, entro non oltre un mese dalla notificazione della predetta opposizione deve, a mezzo di un notaio, invitare i creditori e i legatari a presentargli le dichiarazioni di credito, entro un termine stabilito dal notaio stesso, non inferiore a giorni trenta.
      Questo invito è spedito per raccomandata ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (l'art. 498 in realtà parla di Foglio degli annunzi legali della Provincia, ma esso è stato abolito dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che lo ha sostituito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
      Il successivo art. 506 c.c. subordina il divieto di iniziare procedure esecutive alla predetta pubblicazione.
      La ratio della norma, infatti, si giustifica in funzione del divieto di concorso tra la liquidazione concorsuale dell'eredità e quella esecutivamente intrapresa dal creditore, al fine di garantire l'osservanza della par condicio tra tutti i creditori. Dunque, solo dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'invito a presentare le dichiarazioni di credito, i creditori non possono promuovere nuove procedure esecutive, mentre possono essere proseguite quelle in corso, con l'ulteriore avvertenza (stabilita dal secondo periodo del citato primo comma) che la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati deve essere eseguita in base allo stato di graduazione dei crediti formato a norma dell'art. 499 c.c.
      Il convincimento che abbiamo appena espresso trova il conforto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che "L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ." (Cass., Sez. III, 16/11/1994, n. 9690).
      Questo divieto non si applica, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, alle esecuzioni individuali promosse dal creditore fondiario, stante la previsione di cui all'art. 41, comma secondo, d.lgs 1. Settembre 1993, n. 385 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, si è espressa Cass., Sez. III, 09/08/1973, n. 2325, ove si è affermato che "l'art 506 cod civ nel disciplinare le procedure individuali in materia di accettazione della eredita con beneficio di inventario, ha introdotto una procedura concorsuale non prevista dal precedente codice civile del 1865, avente carattere di prevalenza rispetto alle singole procedure esecutive individuali. Tuttavia tale norma non fa alcun riferimento alla procedura esecutiva, di cui possono avvalersi gli istituti di credito fondiario in forza del tu n 646 del 1905, la quale, pertanto, mantiene la sua autonomia ed indipendenza rispetto alla procedura concorsuale promossa dagli eredi del debitore ipotecato in forza dell'art 503 cod civ nella sfera della normativa disciplinatrice dell'accettazione di eredita con beneficio di inventario. In conseguenza l'istituto di credito fondiario può agire in executivis contro l'erede del mutuatario, prescindendo dall'osservanza della procedura concorsuale prevista dal citato art 506 cod civ.".