Forum ESECUZIONI - ALTRO

Subentro del piano del consumatore alla procedura esecutiva immobiliare

  • Mattia Conti

    Darfo Boario Terme (BS)
    05/12/2019 08:51

    Subentro del piano del consumatore alla procedura esecutiva immobiliare

    Buongiorno,
    sono professionista delegato in una procedura esecutiva immobiliare.
    Sono stato informato, dal collega che ricopre il ruolo di OCC, del fatto che l'esecutato ha presentato un Piano del Consumatore ai sensi della l. 3/2012, Piano che, in caso di omologa, sospenderà l'esecuzione.
    Vorrei chiedere a questo forum se nel caso di specie:
    - devo depositare comunicazioni/istanze al G.E. o questi ne prenderà atto d'ufficio e sospenderà di sua iniziativa l'esecuzione?
    - devo presentare piano di riparto per la chiusura della procedura esecutiva, ovvero lasciarla "sospesa" finché l'immobile non viene venduto nell'ambito del Piano del consumatore?
    • Zucchetti SG

      07/12/2019 16:27

      RE: Subentro del piano del consumatore alla procedura esecutiva immobiliare

      In materia di piano del consumatore, dopo che è stato presentato il piano "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" (art. 12 bis, comma 2, l. 3/2012).
      Quella prevista da detta norma è una misura protettiva che segue criteri parzialmente differenti da quelli valevoli per l'accordo, dove la sospensione è automatica. Ed infatti, nella procedura intrapresa dal consumatore, il giudice può limitare, secondo la propria discrezionalità, la sospensione alle sole esecuzioni idonee a pregiudicare la fattibilità del piano del consumatore.
      Non, dunque, un effetto sospensivo generale ed automatico comminato dal decreto di apertura, ma una protezione accordata discrezionalmente dal giudice della procedura, attraverso il vaglio positivo sia sul periculum in mora, sia sul fumus boni iuris.
      Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".
      Sulla scorta di questo dato normativo, fortemente evocativo dell'art. 51 l.fall., riteniamo che al giudice dell'esecuzione debba essere richiesta una declaratoria di improseguibilità della procedura esecutiva ed un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al professionista delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 632 c.p.c., 53 e 179 bis disp att c.p.c., (negli stessi termini da noi prospettati, si è espressa in passato Cass. 29 maggio 1997, n. 4742 con riferimento al caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore).
      Per completezza osserviamo che anche il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede analoga possibilità di sospensione. Invero, l'art. 70 dispone che, presentato il piano il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.