Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Fondo di garanzia L. 662/96

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    08/11/2019 12:50

    Fondo di garanzia L. 662/96

    Buongiorno, chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Società fallisce ad aprile 2017 e lo stato passivo viene reso esecutivo in data 19.12.2017.
    Un istituto di credito chiede - e ottiene - l'ammissione al passivo del fallimento in via chirografaria per l'importo di Euro 27.000 circa quale residuo di mutuo chirografario erogato nel 2011.
    Il finanziamento in esame è garantito dal Fondo di garanzia ex L. 662/96 (ma questo non risulta dalla domanda di ammissione della banca), e in data 1.10.2018 Mediocredito Centrale comunica al fallimento la surroga del credito vantato dall'istituto di credito in quanto in data 3.8.2018 ha liquidato alla banca l'importo della perdita, pari a Euro 16.000 circa. Con altra comunicazione di fine settembre 2019, Mediocredito precisa al fallimento lo scopo del fondo, informa nuovamente che la banca ha escusso la garanzia e che il credito vantato è assistito da privilegio generale per espressa disposizione di legge.
    Prosegue MCC la propria nota precisando che "l'operatività del fondo pubblico di garanzia, in base alla normativa che ne regola l'intero meccanismo, prevede che sia la stesa banca finanziatrice a presentare insinuazione al passivo/dichiarazione di credito, dando atto che il credito è coperto da garanzia pubblica e che, successivamente, a seguito della liquidazione della perdita, il fondo provvederà a surrogarsi per la parte di credito erogata alla banca, informando gli organi della procedura concorsuale che la riscossione del credito pubblico verrà affidata all'agente della riscossione". Ancora MCC riferisce che "sarà pertanto il curatore a rettificare lo stato passivo, tenendo altresì conto della peculiare natura del credito pubblico, assistito ex lege da diritto di prelazione".
    Agenzia delle Entrate riscossione notifica quindi al fallimento in data 21.3.2019 cartella di pagamento per il credito vantato da MCC (ruolo reso esecutivo il 30.11.2018), e con domanda di credito del 2.9.2019 (ultratardiva perché ricordo che l'esecutività dello stato passivo risale al 19.12.2017) chiede l'ammissione al passivo del fallimento per i crediti del fondo, in via privilegiata ex art. 2777 C.C., precisando che il credito è portato dai ruoli trasmessi ad agenzia entrate riscossione nel 2018, che il provvedimento di liquidazione della perdita da parte di MCC è intervenuto dopo il fallimento (è del 27.6.2018) e quindi non si applica, nel caso di specie, il termine decadenziale di 12 mesi previsto dall'art. 101, trattandosi di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento (cass. 16218/2015).
    Quanto premesso, nel progetto di passivo che sto preparando ritengo di escludere il credito perché:
    - è già stato ammesso in favore della banca in chirografo (e la banca, in difformità alle norme che regolano l'operatività del fondo, non ha dato atto che il credito è coperto da garanzia pubblica). E' lo stesso MCC, nella propria nota, che precisa che "il fondo provvederà a surrogarsi...";
    - in ogni caso la domanda è stata proposta oltre il termine di 12 mesi dall'esecutività dello stato passivo, e non trova applicazione nel caso di specie quanto previsto dalla Cassazione con la sentenza n. 16218/2015, richiamata dall'Agenzia delle Entrate, perché non si tratta di credito sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento (il credito esisteva già a tale data). Faccio rilevare inoltre che la perdita è stata accertata dal fondo a giugno 2018 e il pagamento alla banca è stato fatto il 3.8.2018, per cui c'era tutto il tempo per proporre domanda tardiva nei termini;
    - inviterei quindi MCC/Agenzia Entrate a formulare istanza di surroga ex art. 115 l.f. al credito chirografario vantato dalla banca, senza possibilità di invocare il privilegio invocato nella domanda ultratardiva.
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Antonia Simona Terlizzi

      Udine
      11/11/2019 10:44

      RE: Fondo di garanzia L. 662/96

      Buongiorno,
      anche io ho la medesima situazione, pertanto attendo con impazienza il Vostro parere sulla questione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2019 19:57

      RE: Fondo di garanzia L. 662/96

      La sua tesi della inammissibilità della domanda ultra tardiva e per mancata prova della incolpevolezza del ritardo offre qualche motivo di critica perché la sentenza della S. Corte 31/07/2015, n.16218 è chiara nell'affermare che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi primo ed ultimo, l.fall., ed è difficile sostenere che il credito di MCC non sia sorto in pendenza del fallimento visto che la sua garanzia è stata escussa proprio dopo il fallimento del finanziato.
      Ma, a parte questo dato processuale, in realtà, a nostro avviso, non sarebbe proprio necessaria una domanda di insinuazione al passivo dal momento che, come lei stesso afferma, MMC potrebbe chiedere- come in effetti aveva chiesto con la prima comunicazione- di essere ammessa al passivo al posto della banca già ammessa per l'importo dell'esborso da lei sostenuto, surrogandosi alla banca stessa, a norma dell'art. 115. Pertanto la stessa domanda dell'Agenzia potrebbe essere interpretata come domanda di surroga nella posizione della banca, per cui già ora può porsi il problema della natura di tale credito.
      Lei ritiene che debba essere ammesso in chirografo in quanto si surroga nella posizione di un creditore chirografario, e così dovrebbe essere, ma il fatto è che il credito che MCM può far valere, dopo essere stato escusso dalla banca, è espressamente qualificato come privilegiato dalla legge; e questa è una evidente anomalia in quanto MCM, a seguito del pagamento dovrebbe surrogarsi nella medesima posizione della banca, nel mentre chiaramente la legge dice che può far valere il suo credito quale privilegiata ante primo grado. A fronte di questa situazione i giudici si sono trovati in difficoltà ma di recente la Cassazione ha avallato questa situazione. Abbiamo tardato qualche giorno a rispondere per ricercare detta sentenza del gennaio o febbraio 2019, ma, pur nella sicurezza dell'esistenza per averla letta, in questo momento facciamo fatica a reperirla.
      Zucchetti Sg srl
      • Cinzia Cioni

        PRATO
        06/04/2022 11:01

        RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

        Buongiorno scrivo per esporre il seguente quesito:
        in sede di insinuazione la Banca X si insinua e viene ammessa in via chirografaria, nella istanza di ammissione non si fa menzione del fatto che il finanziamento erogato dalla Banca X è garantito da Mediocredito, né tantomeno tale circostanza emerge dai documenti allegati al ricorso per l'ammissione.
        Si esegue quindi un riparto parziale in favore dei dipendenti, si approva il rendiconto finale e, nelle more della liquidazione del compenso del curatore, si riceve istanza di surroga da parte di Mediocredito. Ora, posto che il riparto finale vedrà la soddisfazione parziale dei soli dipendenti con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 (dunque con grado superiore a Mediocredito), a vostro avviso è necessario comunque procedere con la variazione dello stato passivo? E' sufficiente informarne il GD o è necessario approvare un nuovo rendiconto?
        Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/04/2022 19:26

          RE: RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

          In primo luogo non è pacifico se sia sufficiente per il Mdiocredito la semplice surroga ex art. 115, co. 2, l. fall, o non sia piuttosto necessaria una domanda di insinuazione dal momento che il nuovo creditore non si surroga esattamente nella posizione del creditore già ammesso visto che chiede l'ammissione privilegiata al posto di quella chirografaria e dovrebbe essere il giudice a vagliare se sussistono i requisiti. Ad esempio si discute se sia applicabile alla fattispecie la disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall. e la questione è arrivata alla Cassazione che solo di recente lo ha escluso (Cass. 18 gennaio 2022, n. 1453),e duna questione del genere non può essere risolta dal curatore.
          Inoltre, se abbiamo ben capito, il riparto finale è stato già dichiarato esecutivo e, sebbene il secondo comma dell'art. 115 l. fall. individui il termine ultimo per la sostituzione del cessionario o surrogante genericamente come "prima della ripartizione", è da ritenere che la sostituzione sia possibile fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, che è l'espressione contenuta nell'ult. comma dell'art. 101 per le domande super tardive e comunemente interpretata come il momento in cui viene dichiarato esecutivo il riparto finale.
          Ad ogni modo nella fattispecie è inutile inoltrarsi in queste disamine in quanto comunque il nuovo credito non troverebbe capienza avendo un grado successivo a i privilegi di cui all'art. 2751bis e lei, come riferisce, con riesce a soddisfare per intero neanche i dipendenti di cui al n. 1 dell'art. 2751bis c.c.. A questo punto, per velocizzare la chiusura del fallimento senza alcun pregiudizio per i creditori, potrebbe anche accettare la sostituzione, ovviamente se documentata, e completare il riparto finale che non verrebbe intaccato da tale ammissione. Non vi è alcun bisogno di ripresentare il conto gestione, visto che non si tratta di nuove entrate o uscite.
          Zucchetti Sg srl
          • Sara Mariani

            Loreto (AN)
            11/05/2022 00:30

            RE: RE: RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

            Buonasera, mi trovo nel medesimo caso della domanda principale. Nel caso di insinuazione ex art. 101 L.F. presentata d Agenia Entrate Riscossione, la procedura da seguire è quella di richiedere al G.D. la fissazione per la trattazione della domanda, con conseguente deposito della domanda e predisposizione del progetto di stato passivo?
            Oppure, nonostante trattasi di insinuazione ex art. 101 l.f., è da trattarsi come surroga e pertanto operare una variazione dello stato passivo (come avviene per le surroghe Inps, con la sola eccesione di riconoscere il privilegio al credito originariamente chirografario)?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/05/2022 18:42

              RE: RE: RE: RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

              Come si rileva dalle risposte che precedono la questione da lei proposta non ha una soluzione pacifica.
              A nostro avviso, la surroga ex art. 115 dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui si ha la sostituzione di un creditore a d un altro ammesso al passivo, con la stessa collocazione, in quanto, in tal caso, il credito è stato già valutato dal giudice al momento dell'ammissione, e il curatore deve solo controllare se vi è stata cessione del credito o una ipotesi di surrogazione, essendo indifferente per il fallimento pagare il creditore già ammesso o altro che a lui si sostituisce, trovandosi entrambi nella stessa posizione. Quando, come nel caso, la collocazione del surrogante è diversa da quella che aveva il surrogato, per il fallimento cambia molto e diventa necessario una nuova valutazione del giudice che non è limitata all'accertamento della surrogazione, ma dell'esistenza del privilegio, in precedenza non esaminata in quanto la banca aveva chiesto l'ammissione in chirografo.
              Zucchetti SG srl
          • Antonello Buttaroni

            GENZANO DI ROMA (RM)
            18/05/2022 09:08

            RE: RE: RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

            Buongiorno,
            due istituti di credito si insinuano , oltre che per crediti bancari generali derivanti da rapporti di conto corrente, anche dei mutui chirografari con garanzia del Fondo MCC. Al riguardo un Istituto chiede per questi il privilegio, mentre l'altro chiede l'ammissione in chirografo.
            Lo scrivente ritiene che la natura del credito sia chirografario e che il privilegio dovrà essere fatto valere dal Fondo MCC con apposita domanda in surroga.
            Si chiede al riguardo un vostro parere in merito.
            Cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/05/2022 19:27

              RE: RE: RE: RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

              Corretta la sua valutazione. Invero, l'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998, specie dopo l'intervento del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, prevede il privilegio solo in favore del soggetto che presta la garanzia alla banca che effettua il finanziamento, per cui la banca, se il suo credito non è assistito da altri privilegi, va collocato in chirografo; quando poi Mediocredito sarà escusso dalla banca, tale istituto potrà insinuarsi al passivo in via privilegiata.
              Zucchetti Sg srl
    • Alessandro Cottica

      SONDRIO
      12/11/2019 09:26

      RE: Fondo di garanzia L. 662/96

      Grazie innanzitutto per la risposta.
      Ammettere peraltro il credito in via privilegiata svuoterebbe di significato quanto previsto nelle disposizioni operative del fondo che impongono alla banca erogatrice il finanziamento, in sede di presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento, di precisare che l'operazione è assistita dalla garanzia del fondo pubblico e che, a seguito dell'escussione della stessa, il fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente (precisazione non contenuta nella domanda di credito).
      Se al credito spetta il privilegio, indipendentemente dal contenuto della domanda di ammissione al passivo, che senso avrebbe questa indicazione?

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/11/2019 19:45

        RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

        L'art. 8bis del d.l. n. 3 del 2015 stabilisce che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". Questa è la norma, le altre sono disposizioni operative del Mediocredito, utili per realizzare il credito, ma non vincolanti.
        Zucchetti Sg srl
    • Giampaolo Gatti

      ROMA
      15/05/2021 09:19

      RE: Fondo di garanzia L. 662/96

      sul tema della domanda di surroga ò 662/1996
      ho la necessità di alcuni chiarimenti.

      1) Se MCC ha presentato istanza di surroga ma l'istituto di credito non ha presentato la domanda di ammissione al passivo sarà necessario che MCC presenti direttamente la domanda di ammissione per l'importo di cui alla surroga?

      2) mi chiedo se il pagamento fatto dal fondo di garanzia in data 02.10.2020 a favore dell'istituto di credito essendo lo stesso avvenuto successivamente al fallimento della società dichiarato con sentenza del 30.01.2020 sia stato fatto in violazione della parcondicio e quindi debba essere contestato dal curatore e recuperato richiedendone il versamento all'istituto di credito, il quale non ha depositato domanda di ammissione al passivo ?
      in attesa di gentile risposta
      ringrazio anticipatamente
      giampaolo gatti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/05/2021 19:37

        RE: RE: Fondo di garanzia L. 662/96

        Sul punto 1, la surroga ex art. 115 l. fall. presuppone che sia stato già ammesso al passivo nella cui posizione altro si surroga, sicchè se manca l'insinuazione della banca finanziatrice, il MCC deve presnetare domanda di insinuazione per partecipare al concorso.
        Sulla domanda n. 2, il Fondo di garanzia paga non un debito del fallito per sua spontanea volontà, ma adempie all'obbligo assunto verso la banca di tenerla indenne, nei limiti convenuti, dalle eventuali inadempienze del debitore che poi è stato dichiarato fallito, per adempie ad una propria obbligazione da cui discende il diritto di surroga verso il debitore iniziale, per cui non si realizza la fattispecie da lei prospettata.
        Zucchetti SG srl