Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

compensazione debito-credito

  • Marco Ori

    Bologna
    09/10/2019 12:51

    compensazione debito-credito

    Buongiorno,
    la presente per avere un parere sulla seguente questione:
    La società X in concordato preventivo ha un debito per la fornitura di merci nei confronti della società fallita Y e allo stesso tempo un credito per un finanziamento soci effettuato a favore della stessa società Y (partecipata al 100% da X). Essendo quest'ultimo un credito postergato, secondo voi è possibile compensare il debito e il credito di natura diversa (uno chirografario e l'altro postergato - uno finanziario e l'altro commerciale)?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2019 19:19

      RE: compensazione debito-credito

      Problema apparentemente semplice ma quanto mai complesso perché richiederebbe una analisi della natura dei crediti postergati da un lato e dei limiti della compensazione dall'altro..
      Questo secondo aspetto è più studiato e si può dire che ai fini dell'esplicarsi dagli effetti della compensazione, sono del tutto irrilevanti i richiami ai principi della par condicio (anzi la compensazione è una forma di negazione della par condicio), della graduazione dei privilegi e della cristallizzazione delle masse attive e passive, essendo rilevante unicamente l'anteriorità del fatto genetico del credito che si vuole opporre in compensazione. La Cassazione, infatti, a cominciare dalla fine degli anni novanta, è costante nell'affermare che l'unico limite per la compensabilità dei debiti verso il fallito è l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, con la conseguenza che la compensazione fallimentare è possibile non solo quando sia il credito del terzo a non essere ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento ma anche quando a non essere ancora scaduto sia il credito del fallito.
      Il credito postergato è un credito esistente ed esigibile che ha come caratteristica che prima di essere soddisfatto dovranno essere pagati tutti gli altri creditori, il che costituisce, come è stato detto in dottrina (Fabiani, Per la chiarezza delle idee su compensazione e postergazione) "semplicemente una qualità deteriore del credito: una sorta di "privilegio negativo" (o di "antiprivilegio" …) di segno opposto a quello delle cause legittime di prelazione previste dall'art. 2741 c.c….". Se è così, anche il credito postergato, è un credito che trova la sua origine in un fatto anteriore al fallimento (il finanziamento del socio), per cui, nel momento in cui coesiste con un debito, anch'esso anteriore alla dichiarazione di fallimento, dovrebbe operare la compensazione dell'art. 56 l. fall., che è impermeabile alla sorte della soddisfazione dei crediti. Nessun significato assume, invece, la pari ordinazione fra credit, la natura privilegiata o chirografaria, finanziaria o commerciale dei crediti.
      Si potrebbe tuttavia anche dire che nei crediti postergati la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza dello stesso sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l'operatività della compensazione con il debito del medesimo socio dato che l'inesigibilità perdura peer tutta la durata del fallimento fino al riparto finale, quando si accerta che è residuato un surplus dopo il pagamento di tutti i creditori (in tal senso Trib. Roma 6.2.2017 in www. il caso.it anche se riferito ad una fattispecie diversa da quella in esame). Questa secondo indirizzo ci sembra più convincente, ma comunque è una opinione e la complessità del problema non esclude altre soluzioni.
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Gambatesa

        Manfredonia (FG)
        08/10/2020 20:13

        RE: RE: compensazione debito-credito

        Salve,
        agganciandomi alla precedente discussione in materia di compensazione debito-credito, vorrei conoscere il Vs parere circa la richiesta di compensazione avanzata dall'Ente comunale per la prima volta in sede di opposizione ex art 615, 2^ comma cpc a pignoramento presso terzi promosso dalla Curatela per il recupero coattivo di importi dovuti dal Comune alla società fallita in forza di sentenza passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento. L'ente vorrebbe compensare il suddetto debito con il credito IMU ammesso al passivo. Preciso che il Comune, per il tramite di una società di gestione tributi, si insinuava (e veniva ammesso) al passivo fallimentare per un credito privilegiato IMU (atti di accertamento antecedenti alla dichiarazione di fallimento), senza però aver richiesto in sede di verifica alcuna compensazione. Vi chiedo pertanto: 1. sulla richiesta di compensazione non vi è la competenza funzionale del G.D. ? 2. Il creditore della fallita puo' far valere la compensazione anche dopo che il suo credito sia stato accertato in sede di verifica e che si sia formata una preclusione endofallimentare? 3. La diversa natura dei crediti e la circostanza che solo uno sia assistito da privilegio, ne consente ugualmente la compensazione? 4. Atteso che dai codici IMU (3925) indicati negli avvisi di accertamento rilevo la soggettività attiva dello Stato per una quota parte dell'imposta, può il Comune compensare il proprio debito utilizzando anche la parte dell'imposta di competenza dello Stato?
        Grazie, cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/10/2020 19:24

          RE: RE: RE: compensazione debito-credito

          Sarebbe interessante conoscere, prima di rispondere, che tipo di credito ha pignorato il curatore presso il terzo e quali siano i motivi dell'opposizione all'esecuzione.
          Grazie.
          Zucchetti SG Srl