Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

  • Anna Chiara Mazzi

    VERONA
    14/01/2020 03:05

    URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

    Buona sera,
    il caso riguarda il fallimento di una sas e del socio illimitatamente responsabile, fallimento per il quale è stata depositata e votata proposta di concordato fallimentare.

    La proposta è unitaria nel senso che non distingue le due masse attive/passive e prevede, sostanzialmente, le classi che elenco:
    1) creditori ammessi in prededuzione, pagati parzialmente
    2) privilegiati assistiti da ipoteca, pagati parzialmente
    3) privilegiati NON ipotecari, pagati parzialmente
    4) chirografari, pagati parzialmente.

    Gli importi proposti in pagamento sono pari o superiori a quelli risultanti dalla relazione giurata ex art. 124 L.F.

    Su indicazioni del Tribunale, mi è stato chiesto di integrare la mia prima relazione sul voto considerando come aventi diritto (al voto) la parte di crediti non soddisfatti secondo la relazione ex art. 124 L.F. e non secondo la previsione di pagamento indicata nella proposta.

    In questo caso si formano, sostanzialmente, 2 classi

    1) creditori in prededuzione per la parte non soddisfatta (secondo la previsione della relazione ex art. 124 L.F.) + creditori privilegiati NON ipotecari (i quali, secondo la previsione della relazione ex art. 124 L.F., nulla riceverebbero)

    2) creditori chirografari + creditori ipotecari per la parte non soddisfatta (secondo la previsione della relazione ex art. 124 L.F.) + creditori ipotecari degradati in chirografo per incapienza delle esecuzioni individuali.


    Chiedo quale sia il metodo più corretto e, cioè
    A) considerare le classi composte insieme da creditori della società e del socio
    B) considerare le classi separatamente distinguendo quelle formate dai creditori della società e quelli formate dai creditori particolari del socio
    C) considerare le classi relative alla società composte dai creditori ammessi al passivo della società e per gli importi sopra indicati mentre, per le classi relative al fallimento socio, considerare i creditori particolari del socio + i creditori sociali ex art. 148 L.F. (quindi privilegiati generali che mantengono lo stesso ceto, ipotecari che degradano al chirografo, chirografi sociali che si sommano ai chirografari particolari del socio).

    La diversa formazione delle classi porta, evidentemente, a risultati diversi nel peso dei voti dissenzienti che sono stati espressi solo da creditori della società e non da creditori particolari del socio.

    Chiedo, infine, se in caso si parità nei voti delle classi (numero delle classi contrarie uguale al numero delle classi favorevoli ) ma maggioranza dei favorevoli sul totale complessivo dei crediti (quindi, di tutte le classi considerate insieme) il concordato debba considerarsi comunque non approvato.

    Ringrazio fin d'ora.

    Anna Chiara Mazzi



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2020 20:10

      RE: URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

      Ci scusi ma non riusciamo a capire il significato, non tanto delle domande ma delle premesse da cui queste muovono. In particolare, non capiamo cosa le abbia chiesto esattamente il tribunale né la soluzione che lei prospetta attraverso due classi, che sono di competenza di chi propone il concordato. Peraltro, pur potendo il concordato riguardare la società e il socio illimitatamente responsabile, le situazioni dell'attivo e del passivo di ciascun fallito vanno tenute distinte da quelle degli altri; non è ammissibile prevedere il pagamento parziale dei crediti prededucibili e contestualmente quello dei prelatizi ed anche chirografari, né quello dei chirografi senza l'integrale soddisfazione dei prelatizi; non ci dice se per il pagamento parziale dei creditori ipotecari e privilegiati è stata fatta la stima di cui al terzo comma dell'art. 124 l.fall.
      Sia così gentile da fornirci partucolari più concreti, altrimenti non siamo in grado di adrle una risposta.
      Zucchetti SG srl
    • Anna Chiara Mazzi

      VERONA
      15/01/2020 01:49

      RE: URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

      La relazione ex art. 124 è stata redatta e depositata; è in tale relazione che si prevedono pagamenti parziali ai creditori in prededuzione ed assistiti da privilegio ipotecario sulla base delle stime (aggiornate) dei beni immobili.
      La proposta ha fatto proprie le ipotesi di distribuzione previste nella relazione migliorandole con la previsione di piccole percentuali ai privilegiati non ipotecari ed ai chirografi.
      I voti dissenzienti riguardano solo i creditori sociali.

      Avevo presentato una relazione sul voto considerando un'unica classe votante formata dai chirografari ab origine e dalla parte non soddisfatta delle diverse categorie creditori privilegiati conteggiando, ai fini del voto, i soli importi residui cioè sottraendo dall'importo ammesso allo stato passivo l'intero importo previsto in pagamento dalla proposta; non avevo distinto le masse perché non le aveva distinte la proposta trattando allo stesso modo i creditori dello stesso ceto dell'una e dell'altra.

      Il Tribunale, invece, mi chiede di integrare la relazione distinguendo le diverse categorie (privilegiati, ipotecari, chirografari ecc.) e per esse gli importi risultanti dall'ammissione al passivo dedotti i soli importi previsti nelle ipotesi di distribuzione della relazione ex 124 L.F. (non tenendo conto dell'importo "in più" previsto nella proposta).

      Poiché, però, si tratta di fallimento di società e per estensione del socio, mi chiedo se sia corretto trattare le due masse "insieme" come la proposta o separarle e, in tal caso, se ricostruirle come previsto dall'art. 148 L.F. (tutti i creditori sociali si sommano ai creditori particolari del socio) o riferendo alla massa del socio solo i suoi creditori particolari.

      Grazie.

      Anna Chiara Mazzi


      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/01/2020 19:29

        RE: RE: URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

        Ci dispiace, ma continuiamo a non capire e cerchiamo di spiegarne la ragione.
        Il meccanismo del concordato fallimentare prevede prima una proposta di concordato, presentata dallo stesso debitore o da un terzo, e su questa, giusto il disposto dell'art. 125 l. fall., il giudice delegato "chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte". Il curatore, quindi, fa la sua relazione dopo la presentazione della proposta a norma dell'art. 125 (e non dell'art. 124, che non prevede alcuna relazione) e non prima sulla base della quale poi il proponente il concordato fonda la sua proposta eventualmente migliorando quella ipotesi di distribuzione prevista dal curatore. E la relazione al curatore è chiesta dopo la presentazione della proposta perché il curatore deve, nella sostanza, indicare quali sarebbero i risultati cui perverrebbe il fallimento se questo continuasse calcolando, da un lato il possibile realizzo dell'attivo proveniente dalla liquidazione dei beni dell'attivo, dall'esercizio di azioni revocatorie, di recupero crediti, ecc. e, ipotizzando, dall'altro un ipotetico riparto tra i creditori ammessi al passivo; in questo modo, calcolando cosa competerebbe ai creditori seguendo le regole fallimentari, si può valutare se la proposta concordataria sia migliorativa o non rispetti a questi ipotetici risultati.
        Abbiamo ipotizzato che ci sia stato un errore nel richiamo della norma di legge (art. 124 invece che art.125), ma quello che non convince è che lei dice che "la proposta ha fatto proprie le ipotesi di distribuzione previste nella relazione migliorandole..", da cui si deduce che, in contrasto con il sistema descritto, lei abbia depositato la relazione prima della presentazione della proposta concordataria.
        Abbiamo anche pensato che l'errore consistesse nel richiamo dell'art. 124 intendendosi riferire alla sua relazione ex art. 33 o si rapporti ex art. 33 ult. comma, ma quello che non ci convince in questa ipotesi è che lei ipotizzi in una relazione sul possibile esito del fallimento un pagamento parziale delle prededuzioni, un pagamento parziale dei creditori ipotecari e privilegiati, ed anche un pagamento dei chirografari, seppur parziale. Orbene, secondo la regola base posta dal primo comma dell'art. 111 l. fall.: "Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari"; il che significa che si può attribuire qualcosa ai creditori di cui al n. 2, solo se rimane un residui dopo aver soddisfatto integralmente quelli prededucibili di cui al n. 1, e per distribuire qualcosa ai creditori chirografari di cui al n. 3 bisogna aver pagato integralmente i creditori prededucibili e quelli prelatizi (ipotecari, pignoratizi e privilegiati).
        Questi principi si applicano anche nel concordato fallimentare, ma è prevista una eccezione lì dove, fermo restando che per pagare i creditori prelatizi bisogna aver prima soddisfatto integralmente quelli in prededuzione, il terzo comma dell'art. 124 stabilisce che "La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale". In sostanza, i crediti ipotecari, pignoratizi e privilegiati vanno pagati per intero, a meno che attraverso la stima di cui al terzo comma dell'art. 124 appena richiamato, non si stabilisca la incapienza dei creditori sui beni gravati. Per questo le avevamo chiesto nella precedente risposta se era stata fatta questa stima e sul punto nulla ci dice, sebbene si tratti di un dato fondamentale perché, come detto, in mnacanza di tale accertamento i creditori prelatizi vanno soddisfatti per intero.
        Una proposta che non risponda a queste regole basilari non è ammissibile;, da qui la difficoltà di capire gli sviluppi che lei prospetta in una situazione ulteriormente alterata dalla presentazione di una unica proposta per la società e per il socio illimitatamente responsabile, senza tenere distinte le masse attive e passive della società e del socio, come dovrebbe essere; e questa distinzione non la può fare lei o il tribunale, ma il proponente, nel senso che se questi ha proposto un concordato in un certo modo, è questo che bisogna valutare non avendo gli organi fallimentari alcun potere di intervento sulla proposta e sulle condizioni formulate.
        Il tribunale, invece, nel lodevole intento di salvare il salvabile, sembra che chieda a lei di fare questa separazione, cioè distinguere le masse attive e passive della società da quella del socio e fatto questo, le chiede, se abbiamo ben capito, di indicare i creditori ammessi al voto nel concordato della società e in quello del socio, calcolando per ciascuna categoria di prelatizi incapienti la differenza tra il credito ammesso al passivo e quanto prenderebbero nel fallimento, secondo quel calcolo previsto dal primo comma dell'art. 125 di cui abbiamo sopra detto.
        Il tutto ci lascia molto scettici (ovviamente alla luce dei dati disponibili), tuttavia, se il tribunale le chiede chiarimenti nel senso indicato, lei li deve dare per adempoiere ai compiti del suo ufficio.
        Zucchetti SG srl
    • Anna Chiara Mazzi

      VERONA
      16/01/2020 16:18

      RE: URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

      Mi spiace non aver spiegato adeguatamente, ma ho più volte richiamato la relazione ex art. 124 L.F. dando per scontato che il riferimento fosse alla relazione redatta da un esperto nominato dal Tribunale.

      Così è stato. Il Tribunale ha nominato un professionista con i requisiti di cui all'art. 67...ecc.; la relazione ha evidenziato l'incapienza dei beni su cui gravano i privilegi ecc... ed ha ipotizzato dli importi che avrebbero ricevuto i creditori privilegiati (a vario titolo): la proposta ha fatto proprie le conclusioni di quella relazione ed ha proposto le somme indicate nella stima del professionista aggiungendo un ulteriore soddisfacimento (modesto singolarmente, ma non così modesto se riferito alla totalità degli insinuati) per quei creditori del tutto esclusi dalle ipotesi di riparti previste nella relazione.

      Come Curatore ho espresso il parere ecc... arrivando alla fase del voto.
      La proposta non distingue le due masse passive (creditori sociali e creditori del socio) e nella mia relazione (sul voto) ho seguito la stessa impostazione.

      Ora mi viene richiesta un'ulteriore relazione che tenga distinte le masse.

      La mia domanda era finalizzata a chiarire come devo calcolare le masse nel disposto dell'art. 148 L.F. con particolare alla massa passiva del socio.

      Grazie.

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/01/2020 18:33

        RE: RE: URGENTE - concordato fallimentare formazione delle classi per il voto

        Ora la situazione è più chiara, anche se rimane la perplessità per un concordato fallimentare che non soddisfi integralmente i creditori prededucibili nel mentre prevede il pagamento percentuale dei creditori concorsuali, compresi i chirografari.
        Comunque, venendo alla sua domanda finalizzata a chiarire come calcolare le masse nel disposto dell'art. 148 L.F. con particolare alla massa passiva del socio, va detto che le masse passive sono quelle risultanti dallo stato passivo, per cui nel passivo del socio vanno compresi i crediti personali dello stesso e i crediti sociali; quanto alla collocazione dei crediti sociali nel passivo personale trova applicazione il terzo comma dell'art. 148 l. fall., per cui, tali crediti potrebbero avere collocazione diversa nei diversi passivi; ad esempio un creditore potrebbe essere stato considerato ipotecario nel passivo del socio che ha dato ipoteca su un suo bene a garanzia di un debito sociale e chirografario nel passivo societario, o viceversa, un pignoratizio o privilegiato speciale su beni della società potrebbe essere in chirografo nel passivo personale, ecc..
        Pertanto ai fini del voto deve tenere distinti i creditori ammessi al passivo della società e quelli ammessi al passivo del socio, che comprende anche quelli sociali, anche se, eventualmente con collocazione diversa, e per ciascuna massa vanno ammessi al voto i chirografari ab origine e quelli divenuti tali o per rinuncia alla prelazione o per effetto di incapienza per la parte non soddisfatta in via prelatizia, conteggiando, ai fini del voto, i soli importi residui cioè sottraendo dall'importo ammesso allo stato passivo l'intero importo previsto in pagamento dalla proposta (questione per la verità dibattuta).
        In questo caso, quindi, interessati al concordato sono più categorie di creditori: quelli sociali concorrenti al passivo della società e, in tutto o in parte, nel passivo del socio, e i creditori particolari del singolo socio, e ciascun concordato deve essere approvato da ciascuna collettività di creditori cui la falcidia si riferisce. L'unitarietà tra le due proposte può solo comportare un'esemplificazione nel voto, nel senso che non è necessario che i creditori sociali esprimano un voto con riferimento a ciascuna proposta, potendosi ritenere che l'adesione data alla proposta concordataria della società valga anche per quelle dei soci, senza però escludere la possibilità di un voto diversificato. Pertanto, la verifica del raggiungimento delle prescritte maggioranze va fatta separatamente per il fallimento della società e per il fallimento del socio, computandosi il voto espresso da ciascun creditore sociale come adesione o meno alla proposta di concordato sia della società, sia del socio, e il voto espresso dai creditori particolari solo in relazione al fallimento del socio loro debitore.
        Zucchetti SG srl