Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

compenso Collegio Sindacale nel concordato preventivo

  • Marco Minnetti

    Fermo
    13/01/2020 16:33

    compenso Collegio Sindacale nel concordato preventivo

    Salve, nell'ambito di un concordato preventivo liquidatorio omologato, ricollegandomi alle risposte ai quesiti rispettivamente del 14/4/2017 e del 24/10/2017, non avendo riscontrato giurisprudenza in merito, chiedo conferma del fatto che, i compensi spettanti al Collegio Sindacale ed inseriti nel Piano, dal deposito del concordato prenotativo debbano essere esclusi dal Liquidatore Giudiziale perché non funzionali alla Procedura. Infatti, essendo il Collegio un Organo societario, continua ad operare solo ed esclusivamente nell'interesse della Società e non di certo di un concordato tra l'altro liquidatorio. Non riesco, inoltre, a comprendere come nella risposta del 27/10/2017 al quesito posto dalla Dr.ssa Tecla Succi, si affermi l'ammissione del credito post deposito concordato "in bianco" in privilegio.
    RingraziandoVi in anticipo per il Vs. cortese riscontro,
    porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2020 20:15

      RE: compenso Collegio Sindacale nel concordato preventivo

      Ribadiamo quanto esposto nelle citate risposte, come da lei riassunto nella domanda.
      Il riferimento al privilegio nella risposta alla dott.ssa Succi è, come preecisato in detta risposta, una ipotesi in caso di diversa opinione.
      In detta risposta, infatti, dopo aver escluso il diritto al compenso dei sindaci pe r le ragioni d alei riportate, aggiungevamo testualmente "Per la verità qualche dubbio permane per l'attività svolta fino all'omologa, tuttavia, qualora si ritenesse di riconoscere il credito del collegio sindacale per questa fase, lo stesso non andrebbe, a nostro avviso, collocato in prededuzione perché, come ha precisato la S. Corte, è vero che l'art. 111, comma 2, l.fall., nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, ma il primo di questi "va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura" (Cass. 07/10/2016, n. 20113)"
      Ci sembrava di aver chiarito che, qualora si volesse seguire la diversa tesi della riconoscibilità del credito ai componenti del collegio sindacale almeno fino all'omologa, questi crediti non andavano riconosciuti in prededuzione per il solo fatto di essere sorti in pendenza della procedura concorsuale, data l'interpretazione data dalla cassazione sul concetto di occasionalità di cui al secondo comma dell'art. 111, che poi ha trovato anche successive conferme. Esclusa la prededuzione, al credito del componenti del collegio sindacale poteva essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c, in quanto riconducibile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.
      Zucchetti Sg srl