Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    01/06/2022 20:21

    DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

    CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI OMOLOGATO CON NOMINA LIQUIDATORE GIUDIZIALE.

    UN CREDITORE NOTIFICA UN DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ALLA PEC DEL CONCORDATO E NELLA PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE.

    SECONDO ME LA NOTIFICA E' NULLA. IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEVE FARE OPPOSIZIONE PER FAR VALERE DETTA NULLITA'
    NON POTENDO AGIRE IL COMMISSARIO CHE NON HA ALCUNA LEGITTIMAZIONE.
    GRAZIE DEI LUMI
    AVV. F. ANGELI MILANO
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/06/2022 16:26

      RE: DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

      Nel concordato con cessione dei beni, con la nomina del liquidatore la disponibilità dei beni offerti ai creditori, qualunque sia la costruzione cui si preferisce aderire, passa al liquidatore, affinchè questi provveda alla liquidazione e al pagamento dei creditori, nel mentre non è soggetto legittimato all'accertamento dei crediti da soddisfare ove il creditore arrivi ad un giudizio per far valere eventuali pretese in precedenza non azionate e non riconosciute; per Cass. 17.12.2019 n 33422 "La legittimazione processuale del liquidatore del concordato preventivo è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l'omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore".
      Trasponendo questi principi nel caso in esame, il creditore può far valere le sue pretese nei confronti del debitore concordatario e convenire in giudizio anche il liquidatore , ma certamente non può agire nei confronti del commissario o notificare al commissario il decreto ingiuntivo. "In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori- spiega Cass. 20 Settembre 2019, n. 23520-, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta".
      In conclusione, il creditore in questione ha agito bene nei confronti della società ammessa al concordato, chiedendo l'ingiunzione nei suoi confronti, ma- come lei ha dedotto- ha notificato male il decreto ingiuntivo alla pec della procedura in persona del commissario, per cui dovrebbe essere questi a far valere la nullità della citazione..
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        02/06/2022 17:50

        RE: RE: DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

        VI RINGRAZIO. SOLO UNA PRECISAZIONE : IL COMMISSARIO NON HA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E NOTIFICATO AL COMMISSARIO ALLA PEC DELLA PROCEDURA. TRATTASI DI NOTIFICA A SOGGETTO ESTRANEO. SEMPLICEMENTE DETTO DECRETO SARA' INOPPONIBILE E SCADE DI EFFICACIA PERCHE' NON NOTIFICATO. VOLEVO AVERE CONFERMA SU QUESTO PUNTO : CHE IL COMMISSARIO NON DEVE E NON PUO' OPPORSI A TALE DECRETO NOTIFICATOGLI. GRAZIE
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/06/2022 17:21

          RE: RE: RE: DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

          Il commissario non ha legittimazione ad impugnare il decreto ingiuntivo nel merito, ma può impugnarlo per far valere la nullità della notifica effettuata alla procedura in suo nome ed è preferibile che lo faccia, onde evitare che il decreto passi in giudicato e il liquidatore sia poi tenuto a soddisfare il credito ormai definito o comunque a contestarlo con esito incerto.
          Zucchetti SG srl
          • Francesco Costa Angeli

            milano
            03/06/2022 18:24

            RE: RE: RE: RE: DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

            Ma sarebbe un giudicato inopponibile alla procedura trattasi di decreto ingiuntivo non notificato ne' al liquidatore giudiziale ne' soprattutto alla societa'. Per economia processuale il Commissario non ha l'onere di impugnare un qualunque decreto che viene notificato alla pec del concordato e al Commissario. Trattasi di notifica a soggetto estraneo il decreto potra' essere contestato al momento del riparto siccome inopponibile e mai notificato al soggetto ingiunto. Cio' per evitare l'assurdita' di instaurare una azione da parte del Commissario Giudiziale mero organo di controllo non rappresentativo. Si potrebbe quindi semplicemente contestare poi il decreto in sede di riparto in quanto non opponibile. Mi pare assurdo che un commissario debba agire in nome della societa' non avendone rappresentanza ed agendo in nome di nessuno.
            Che ne pensate ?
            Grazie. Avv. F. Angeli Milano
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/06/2022 08:20

              RE: RE: RE: RE: RE: DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL CONCORDATO

              Corretto, ed infatti avevamo scritto che l'opposizione del commissario avrebbe avuto il solo scopo di far accertare la nullità della notifica in modo da "evitare che il decreto passi in giudicato e il liquidatore sia poi tenuto a soddisfare il credito ormai definito o comunque a contestarlo con esito incerto".
              Si tratta di scegliere: è preferibile una opposizione ora da pa parte del commissario - se ovviamente i tempi la permettono- oppure non fare nulla e attendere la riproposizione della questione in sede di liquidazione e riparto, con la conseguenza, in questo caso, se non altro di rallentare la distribuzione del ricavato (a parte l'esito mai sicuro)?
              Zucchetti SG srl