Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

richiesta spese successive alla chiusura del fallimento

  • Diletta Barilli

    LIVORNO
    14/11/2019 10:02

    richiesta spese successive alla chiusura del fallimento

    Buongiorno, sottopongo il seguente quesito:
    Fallimento di Srl aperto il 31/7/2006 e chiuso il 22/3/2017.
    Un legale aveva intentato causa contro la società prima del fallimento (2005) per le proprie competenze maturate nel 2003. Il tribunale si è pronunciato nel maggio 2007 condannando la società al pagamento dei compensi professionali.
    Il fallimento, non a conoscenza della causa, non ha chiesto l'interruzione della stessa; la controparte non era a conoscenza del fallimento.
    La curatela ha avuto notizia della sentenza nel 2010 quando la controparte ha chiesto alla procedura di provvedere al pagamento dell'imposta di registro sulla stessa, cosa che non ha fatto.
    L'avvocato non ha fatto domanda di ammissione al passivo ed il fallimento è stato chiuso per insufficienza di attivo.
    A settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al legale la cartella con la quale viene richiesta l'imposta di registro in questione che l'avvocato richiede ora al sottoscritto ex-curatore in quanto, non avendo egli richiesto l'interruzione della causa, "la sentenza è perfettamente opponibile al fallimento".
    E' sostenibile la tesi dell'avvocato? Non dovrebbe essere comunque un credito chirografario da far valere con la domanda di ammissione al passivo?
    Ringraziandovi anticipatamente porgo i migliori saluti.
    Diletta Barilli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/11/2019 19:13

      RE: richiesta spese successive alla chiusura del fallimento

      Così come impostata, la pretesa dell'avvocato appare difficilmente condivisibile. Se, come abbiamo capito, la dichiarazione di fallimento risale al 2005, non trova applicazione il principio della interruzione automatica dei procedimenti in corso a seguito del fallimento, introdotto con la riforma del 2006, ma quella sentenza emessa nel 2007 all'esito di quel processo, in quanto questo è continuato tra le parti originarie, non è opponibile al fallimento, contrariamente a quanto sostenuto del legale che ora le chiede il pagamento dell'imposta di registro (probabilmente da lui anticipata). Proprio perché la sentenza, oggetto della registrazione- la cui imposta, se abbiamo ben capito, è la voce che l'avvocato le chiede di pagare e non il suo credito accertato con la sentenza- è stata emessa tra soggetti diversi dal fallimento, il fallimento non era tenuto a contribuire a questa spesa.
      Da qui il tentativo del creditore di coinvolgere lei quale ex curatore, ma per fare questo, da un lato afferma che quella sentenza era opponibile al fallimento, e dall'altro, contraddittoriamente, che lei avrebbe dovuto chiedere l'interruzione del processo, che lui non avrebbe riassunto in quanto si sarebbe insinuato al passivo e, quindi, non sarebbe stata emessa la sentenza oggetto dell'imposta. Questa ultima costruzione- ammesso che il creditore la elabori in questi termini- si sostanzia in una pretesa di risarcimento danni nei suoi confronti, soggetta al limite prescrizionale di cinque anni a norma dell'art. 2947 c.c. e, comunque presuppone la prova di una sua responsabilità, ossia di non aver agito con diligenza nel non rappresentare al giudice del processo o alla controparte l'intervenuto fallimento. Il tutto ci sembra poco realizzabile.
      Zucchetti SG srl