Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

IMU AREA EDIFICABILE

  • Veronica Grazioli

    CREMA (CR)
    02/12/2019 10:59

    IMU AREA EDIFICABILE

    Buongiorno
    sottopongo alla vostra preziosa professionalità la seguente questione.
    Viene dichiarato il fallimento della società XX nel 2015. A seguito del fallimento il perito incaricato dalla procedura redige le perizie degli immobili appartenenti al compendio della fallita tra cui un area edificabile.
    Nel 2019 procedo con la vendita dell'area edificabile ad un prezzo ovviamente inferiore al valore di perizia.
    Come previsto dalla normativa entro 3 mesi dalla vendita devo procedere al versamento dell'IMU per ciascun anno/frazione di anno di possesso.
    PROBLEMA: su quale valore dell'area calcolo l'IMU per i vari anni di possesso?
    Ho sentito l'ufficio tecnico del Comune di riferimento che mi ha comunicato le aliquote da applicare nei vari anni e mi ha indicato come base di calcolo " il valore dell'area al 1/1 di ciascun anno".
    Ma a questo punto non avendo una perizia che determini il valore dell'area per ciascun anno che valore prendo? quello di perizia iniziale? in tal modo potenzialmente sarebbe sovrastimato perchè infatti il bene al 4° anno è stato venduto ad un 30% in meno e quindi potrei creare un danno ai creditori, dall'altra non vorrei rischiare un accertamento da parte del Comune, pagando di meno. Comunque non posso in modo arbitario calcolare l'IMU su valori che definirei io stessa.
    Purtroppo non avendo trovato nulla sul caso specifico chiedo a voi come sarebbe più opportuno comportarsi, premesso che in ogni caso poi vorrei condividere i calcoli effettuati per la determinazione del tributo da versare con il Comune.
    Grazie per l'attenzione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/12/2019 10:06

      RE: IMU AREA EDIFICABILE

      Come sempre quando non esistono chiarimenti ufficiali sulla specifica fattispecie, il nostro parere è quello di stare il più possibile aderenti alla lettera della disposizione.

      Seguendo questa impostazione, rileviamo che l'IMU per le aree non è dovuta sul prezzo riscosso, ma sul valore di mercato, e la perizia redatta dal tecnico nominato dal Tribunale ha appunto determinato tale valore.

      Che poi il prezzo ritratto sia stato inferiore può dipendere da svariati motivi (primo fra tutti, appunto, il fatto che si sia trattata di una vendita fallimentare), ma ciò a nostro avviso non significa necessariamente che l'immobile valesse il prezzo che è stato realizzato.

      Di conseguenza, pur non escludendo la possibilità di interpretazioni diverse, propendiamo per prendere a base, nel calcolo dell'imposta, il valore di perizia.
    • Veronica Grazioli

      CREMA (CR)
      09/12/2019 13:36

      RE: IMU AREA EDIFICABILE

      Ringrazio per la puntuale e preziosa collaborazione.
      Procedo nel senso da voi indicato.
      Grazie
      VG