Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

reclami avverso i provvedimenti del GD - art. 26 lf

  • Mario Barone

    san giorgio a cremano (NA)
    03/10/2019 13:00

    reclami avverso i provvedimenti del GD - art. 26 lf

    Buongiorno,
    occorrendo reclamare un provvedimento del GD, chi autorizza il reclamo? Non di certo il Gd che ha emesso il provvedimento, nè mi sembra possibile un atto di impugnazione senza autorizzazione. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2019 19:08

      RE: reclami avverso i provvedimenti del GD - art. 26 lf

      A norma del secondo comma dell'art. 31 l.f. il curatore "non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore".
      Come vede è espressamente previsto che nel caso di reclamo ex art. 26 da parte del curatore non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato e, non essendo prevista autorizzazione in via sostitutiva da parte di altro organo (Tribunale o comitato dei creditori), il curatore può agire direttamente.
      Zucchetti Sg srl
      • Emanuele Ballerini

        Viterbo
        29/03/2022 16:26

        RE: RE: reclami avverso i provvedimenti del GD - art. 26 lf

        Buona sera,
        mi ricollego all'argomento per chiedere quale sia il comportamento da seguire per un diverso caso.
        La Curatela ritiene opportuno costituirsi nel giudizio di reclamo ex art. 26 L.F. azionato da un terzo soggetto contro un atto del GD.
        In questo caso il Curatore avrebbe bisogno dell'autorizzazione del G.D. per costituzione nel giudizio o potrà agire direttamente ai sensi del secondo comma art. 31 L.F. nominando il legale ai sensi dell'art. 25 n. 6 comma 1 L.F.?
        Come si procede poi alla liquidazione del compenso del legale? Si deve sempre tener conto di quanto statuito dall'art. 25 n. 6 comma 1 L.F. in tema di liquidazione?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/03/2022 20:08

          RE: RE: RE: reclami avverso i provvedimenti del GD - art. 26 lf


          Il secondo comma dell'art. 31 l. fall. esclude la necessità dell'autorizzazione per i "procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore", ed è chiaro il riferimento della prima parte di tale disposizione ai procedimenti ex art. 26 l. fall. (nella seconda, a tutti quei procedimento per i quali la legge consente che la parte possa stare in giudizio personalmente, senza l'esistenza di un procuratore).
          Quanto alla nomina del legale, questo compito, anche nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, appartiene al curatore, ma per effettuare un controllo sulla regolare distribuzione degli incarichi, normalmente gli uffici chiedono sia indicato, con la richiesta di autorizzazione, anche il nominativo del professionista e questa prassi, ove esistente, va evidentemente mantenuta anche nel caso in cui il curatore non chieda l'autorizzazione alla costituzione in giudizio; ovviamente in questo caso si limiterà ad indicare il nome dell'avvocato scelto.
          Per la liquidazione del compenso nulla cambia rispetto ai casi in cui è richiesta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio per cui continua a provvedere il giudice, su proposta del curatore, ai sensi del n. 6 del primo comma dell'art. 25 l. fall..
          Zucchetti SG Srl