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rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

  • Giancarlo Corsi

    Ancona
    13/02/2020 19:52

    rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma


    Si chiede se, per una società in fallimento, che ha il diritto a richiedere il rimborso per il minore importo dei crediti indicati degli ultimi tre periodi di imposta al netto delle compensazioni effettuate per un importo superiore ad € 30.000,00, deve ritenersi applicabile la previsione dell'Articolo 38-bis che, oltre alla garanzia (non applicabile ai sensi dell''ultimo comma dell'Articolo 74bis), prevede la necessità delle attestazioni per società non operative ed, in particolare, di quelle previste dal 2° periodo di cui al comma 3° dell'articolo 38-bis (specifiche condizioni patrimoniali lett.. a), cessione partecipazioni lett. b) e regolarità versamenti contributivi e previdenziali effettuati Lett. c)) per le quali, sembra, non essere previsto uno specifico esonero.

    Concludo precisando che al modello dichiarativo sarà comunque apposto il visto di conformità da parte del sottoscritto quale consulente tecnico del Fallimento.

    Distinti saluti

    Giancarlo Corsi
    • Giancarlo Corsi

      Ancona
      18/02/2020 02:31

      RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma


      Sollecito cortesemente un riscontro al mio quesito del 13 u.s.

      Cordiali saluti

      Giancarlo Corsi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/02/2020 10:53

      RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

      Per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore a € 30.000 (e inferiori a 500 milioni di lire) possiamo ricostruire le disposizioni dell'art. 38-bis come segue:

      - il comma 3 richiede che sia apposto il visto di conformità e sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di una serie di requisiti

      - il comma 4 richiede la prestazione di garanzia, fra l'altro (lettera c), da soggetti che presentano la dichiarazione senza visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

      - il comma 6 esclude la necessità del visto di conformità quando è prestata la garanzia
      L'art. 74-bis stabilisce che in caso di fallimento non è necessaria la prestazione di garanzia.

      Così sinteticamente inquadrata la questione riteniamo che, non venendo prestata la garanzia, non operi l' "esimente" stabilito dalla lettera c del comma 4 (posto che, stante il fatto che il comma 6 fa riferimento al solo visto di conformità, tale "esimente" operi anche per a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà): siccome non viene prestata la garanzia, sono necessari sia il visto di conformità che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
      • Giancarlo Corsi

        Ancona
        21/02/2020 01:44

        RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma


        Ringrazio del riscontro; nel concreto la mia interpretazione era nello stesso senso.

        Pertanto se la questione va interpretata nel senso prospettato, ritengo che sia necessario comprendere anche il senso e la portata della terza indicazione prevista per il contenuto della dichiarazione sostitutiva " c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi".
        In sostanza :
        a) quale sia il periodo temporale cui la stessa debba riferirsi;
        b) se comunque la stessa sia impeditiva al suo rilascio per la sola presenza di debiti scaduti;
        c) trattandosi di richiesta di rimborso formulata da un fallimento la stessa possa intendersi limitata al periodo fallimentare di gestione, considerato che la presenza di eventuali debiti scaduti di natura concorsuale (ammessi o meno allo stato passivo) non potrà mai essere regolarizzato fuori dalla regole del concorso;
        d) se la applicabilità sia da intendersi comunque sempre non operante nel caso di richieste di rimborsi IVA limitate ai soli crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.

        Personalmente propendere per la sua limitazione temporale esclusivamente al periodo fallimentare in quanto, altrimenti, si creerebbe un evidente discriminazione fra fallimenti con debiti previdenziali ammessi e quelli senza debiti della medesima natura ammessi poiché il pagamento dei debiti previdenziali, essendo regolati dalle rigide procedure di riparto, non potrà mai essere effettuato e quindi, in altre parole, sarebbe nel concreto impeditiva delle richieste di rimborso superiori ad € 30.000,00
        in caso di richieste di rimborso riferibili anche a soli crediti sorti in pendenza di fallimento; tale conseguenza sarebbe illogica ed inoltre incoerente rispetto allo spirito di tale condizione volta a garantire gli interessi erariali che, però, può che dispiegarsi unicamente nel caso di società ancora operanti senza i vincoli delle regole concorsuali.

        Si chiede, pertanto, un suo cortese parere circa l'estensione di tale specifica previsione (sia temporale e/o per la specifica natura del contribuente) che, in caso di intervenuto fallimenti, apparirebbe, sotto il profilo della concreta operatività, priva di qualsiasi scopo di deterrenza vs. comportamenti scarsamente virtuosi che, se manifestatesi, non potranno che essere riferiti al periodo pre-fallimentare

        Cordialità

        Giancarlo Corsi
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/02/2020 10:32

          RE: RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

          In assenza di istruzioni o chiarimenti sul punto, non possiamo che tentare una risposta basandoci sulla ratio delle disposizioni coinvolte.

          La dichiarata finalità del III e IV comma lettera "c" dell'art. 38-bis è quella di sollevare dal non trascurabile costo della fidejussione bancaria le c.d. "imprese virtuose", la cui "virtù" deve essere comprovata dal visto di conformità, dall'assenza di operazioni straordinarie potenzialmente elusive (lettere "a" e "b" del II comma) e dall'assenza di debiti verso "creditori pubblici qualificati": l'Erario (non è richiesto nulla in proposito perché il controllo viene effettuato in sede di effettuazione del rimborso) e gli Enti previdenziali (lettera "c" dell'art. 38-bis).

          L'art. 74-bis poi agevola le procedure fallimentari, esonerandole in via generale dall'obbligo di prestazione della fidejussione.

          Il coordinamento di tali disposizioni ci porta a inquadrare una situazione di favor per la procedura fallimentare rispetto al contribuente ordinario, mantenendo a nostro avviso la condizione che il fallimento (e non l'impresa ante procedura) dimostri comunque analoga "virtuosità"; di conseguenza riteniamo comunque dovuta l'apposizione del visto di conformità, e che la dichiarazione di cui alla lettera "c" debba riferirsi solamente al periodo concorsuale.

          Una diversa interpretazione creerebbe un collegamento fra debiti ante (quelli per contributi previdenziali o assicurativi ante procedura) e crediti post (il credito IVA maturato in corso di procedura), inaccettabile sulla scorta del chiaro principio stabilito dall'art. 56 l.fall.

          Tale interpretazione ci pare inoltre coerente con quanto stabilito in tema di DURC dall'attuale formulazione dell'art. 5 del D.M. 30/1/2015: ai fini del rilascio del Documento in corso di procedura sono irrilevanti i debiti ante.
    • Alessandro Sabatini

      Arezzo
      20/04/2020 15:57

      RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

      Mi inserisco nell'interessantissima corrispondenza relativa all'apposizione dell'attestazione prevista dal 3° comma dell'art. 38 bis del DPR 633/72.
      Il legittimo dubbio che si è posto il collega relativamente al fatto se l'attestazione in questione debba riferirsi al solo ambito fallimentare o anche al periodo ante dichiarazione di fallimento è condivisibile, come pure è condivisibile l'opinione a cui pervengono gli esperti della Zucchetti.
      Mi permetto di rappresentare una variabile che potrebbe risolvere l'arcano, non ponendo la necessità di dovere trovare una soluzione interpretativa circa il contenuto dell'attestazione ex art. 38 bis, 3° comma, per poter presentare una richiesta di rimborso di un credito iva superiore ad euro 30.000,00.
      Assunto il fatto che le procedure fallimentari sono esonerate dall'obbligo della garanzia in modo assoluto (art. 74 bis dpr 633/72), non si pone il problema di dover presentare l'attestazione in questione, in quanto l'unica "sanzione" applicabile in caso di omissione, così come previsto dall'art. 38 bis, comma 4, lettera c) è la prestazione di garanzia a cui le procedure fallimentari sono escluse ex lege.
      Questa interpretazione, seppur forse "provocatoria", potrebbe corrispondere all'esigenza di sollevare la curatela di adempimenti che hanno una logica in una situazione di continuità in un'impresa in bonis, ma mal si adattano ad una procedura di natura liquidatoria come quella concorsuale, in cui non è possibile certificare o attestare comportamenti che non attengono alla procedura stessa.
      Grazie per il vostro prezioso contributo

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/05/2020 12:21

        RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

        Oltre che "provocatoria" l'interpretazione proposta è certamente suggestiva, ma non ci convince appieno.

        Siamo tutti d'accordo sul favor per le procedure, che si concretizza nella non necessità di prestazione della garanzia, che potrebbe essere difficile da ottenere e ha comunque un costo.

        Ma non crediamo che tale favor debba estendersi anche all'esonero dall'attestazione, sia perché essa riguarda elementi facilmente e senza costi reperibili dal Curatore, sia soprattutto perché proprio il versamento dei contributi "endoconcorsuali" teoricamente potrebbe non essere avvenuto, e si tratta di una causa ostativa che permane anche in corso di fallimento.

        E se l'obbligo sussiste riteniamo che il Curatore, che nella sua veste è pubblico ufficiale, non possa decidere di violarlo, anche se la sanzione potrebbe di fatto non esistere.
        • Alessandro Sabatini

          Arezzo
          11/05/2020 12:33

          RE: RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

          Grazie per la risposta.
          Segnalo per completezza di informazione e per fornire un contributo sull'argomento che, nelle more della vostra risposta, ho interpellato l'Agenzia delle Entrate competente, avendo l'esigenza di dover presentare la dichiarazione iva con contestuale richiesta di rimborso e l'amministrazione ha confermato la validità della tesi da me prospettata. L'esonero della garanzia per rimborsi sotto i 258.228,45 in favore delle procedure fallimentari comporta che vengano meno tutte quelle alternative esimenti la produzione della garanzia come il visto di conformità e l'attestazione.
          Vi ringrazio di nuovo e buon lavoro
          • Marcello De Sanctis

            TIVOLI (RM)
            18/06/2021 11:00

            RE: RE: RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

            Mi inserisco nella discussione per rappresentare che in un mio caso tuttora in corso, relativamente ad un rimborso IVA chiesto quale minor eccedenza del triennio, per un importo superiore a quello previsto dall' articolo 74-bis del dpr 633/1972, all'esito dell'istruttoria conclusa positivamente, l'Ufficio ritiene necessaria la produzione della polizza fideiussoria, sostenendo che il curatore non possa attestare la sussistenza delle condizioni patrimoniali previste dall'articolo 38-bis comma 3, lett a), per il fatto che patrimonio deve essere comunque positivo e ritenendo infine che le condizioni di esonero non siano praticamente applicabili.
            A mio avviso, la dichiarazione ex art. 38 bis c. 3 lett. a), b) e c) sarebbe volta ad attestare l'assenza di operazioni straordinarie potenzialmente elusive, talché risulterebbe essere coerente con la ratio della norma, la possibilità per il fallimento, che non abbia cessato l'attività, di essere esonerato dal rilascio della garanzia assicurativa nell'ipotesi in cui alla dichiarazione IVA sia apposto il visto di conformità e sia sottoscritta l'attestazione del comma 3.
            Volevo sul punto specifico un vostro parere.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              01/07/2021 21:52

              RE: RE: RE: RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

              La questione è delicata, e non abbiamo reperito prese di posizione sull'argomento né in prassi né in giurisprudenza.

              E allora riteniamo non si possa che basarsi sul tenore letterale dell'art. 38-bis. III comma, lett. "a", il quale richiede che sia attestato che "il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento".

              L'ultimo periodo d'imposta è quello dall'inizio dell'esercizio al fallimento, e il patrimonio che ne emerge è, salvo casi particolarissimi, negativo.

              E se è negativo, al di là del fatto che in corso di procedura l'impresa non tiene contabilità e quindi non esiste un patrimonio netto da confrontare con esso, non può essere diminuito, quindi la condizione richiesta ci pare si verifichi sempre (al di là di casi particolarissimi).

              La sussistenza del requisito di cui alla lettera "b" è facilmente verificabile (e anch'essa assai rara, a ridosso dal fallimento).

              Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera "c" si veda quanto scritto sopra.

              Non ci pare quindi, ripetiamo a stretto tenore letterale della norma, né "che patrimonio deve essere comunque positivo" né "che le condizioni di esonero non siano praticamente applicabili".
              • Marcello De Sanctis

                TIVOLI (RM)
                05/07/2021 10:31

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: rimborso IVA Fallimento Necessitè attestazioni ex Articolo 38-bis 3° comma

                Ringrazio per il contributo. All'esito del completamento della pratica di rimborso provvederò ad aggiornare la discussione.