TITOLO II Del Fallimento / Capo III Degli effetti del fallimento / Sezione II Degli effetti del fallimento per i creditori



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1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.