TITOLO II Del Fallimento / Capo V Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi



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1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.