TITOLO III Del Concordato Preventivo e degli accordi ai ristrutturazione / Capo IV Della deliberazione del concordato preventivo



Stampa articolo

1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.