TITOLO III Del Concordato Preventivo e degli accordi ai ristrutturazione / Capo V Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti



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1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.